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Ordinanza — n. 19483/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against partial fee award, ruling partial victory precludes cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19483/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appeal against a lower court's decision to partially award legal fees while compensating the opposing party's costs. The appellant argued that the trial court erred by compensating costs based solely on the Ministry's lack of contestation rather than a formal admission of liability. The court ruled that partial acceptance of a single claim does not create reciprocal liability for costs, thereby invalidating the lower court's compensation order.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, c.p.c.; In cases of partial acceptance of a single claim, reciprocal liability for costs is excluded, permitting only total or partial compensation unless other statutory conditions are met.

Parole chiave

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partial acceptance of claim reciprocal liability for costs compensation of litigation expenses single claim multiple heads cassation of lower court decision spese di difesa condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa, peraltro sulla base di una motivazione sostanzialmente assente.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022
Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez.
Cass. Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025
Cass. Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21068/2024 R.G. proposto da BAFFA ANNAMARIA FRANCESCA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA GIOVANNI GENTILE, 22, presso lo studio dell’avvocato BAFFA COSTANTINO FRANCESCO che larappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 23438/2022 depositata il 12/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024Annamaria Francesca Baffa, già difensore d’ufficio di Agbontaen Osagie, proponeva opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso da lei presentat o al Tribunale di Roma.

Con l’ordinanza impugnata il medesimo Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo alla Baffa la somma di € 1.050,00oltre accessori, ma compensava le spese di quest’ultima, a fronte della “non contestazione da parte del Ministero, rimasto contumace”. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Annamaria Francesca Baffa, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, laricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale , pur accogliendo l’opposizione, avrebbe erroneamente compensato le spese della stessa, peraltro sulla base di una motivazione sostanzialmente assente. La censura è fondata. In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore della parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo alla “non contestazione da parte del Ministero, rimasto contumace” contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione abbia scelto di non resistere.

La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale della domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore del ricorrente della somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di Annamaria Francesca Baffa, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti. Condanna altresì la parte intimataal pagamento, in favore di quella ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpaed accessori tutti, nonché € 100 per