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Ordinanza — n. 19478/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's fee liquidation request filed after final judgment based on established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19478/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation accepted the appeal filed by Patrizio Zagatti against the Foggia Tribunal's rejection of his lawyer's fee liquidation request. The lower court had dismissed the claim because the request was submitted after the final judgment, arguing it constituted an implicit waiver. The court ruled that established jurisprudence does not impose a deadline for such requests and allows judges to rule on them post-judgment to ensure payment. Consequently, the appeal was granted, the lower decision was annulled, and the case was remanded for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 83 comma 3-bis D.P.R. n. 115/2002; Art. 360 c.p.c.: The provision regarding state-funded legal aid does not establish a statutory deadline for lawyers to request fee liquidation after the final judgment, nor does it prevent judges from ruling on such requests at any time.

Parole chiave

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legal aid fees post-judgment request statutory deadline lawyer compensation cassation appeal remand for retrial state funding indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 83 comma 3-bis D.P.R. n. 115/2002
L’ordinanza impugnata si è discostata dall’ormai pacifico principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
115/2002 e 12 e 14 preleggi., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe rigettato l’istanza, perché proposta dopo la conclusione del giudizio.
Art. 12 preleggi.
Art. 14 preleggi.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32743 del 24 novembre 2023
Sez. 2, n. 22448 del 9 settembre 2019
Sez. 2, n. 22448 del 9 settembre 2019).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3499/2024 R.G. proposto da ZAGATTI PATRIZIO, elettivamente domiciliato in FERRARA VIA BORGO DEI LEONI 63 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ZAGATTI PATRIZIO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 6352/2022 depositata il 04/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Presidente dr.MAURO MOCCI.

FATTI DI CAUSA Patrizio Zagatti si oppose al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Foggia il 7 ottobre 2022, ma lo stesso Tribunale rigettò l’opposizione il 4 gennaio 2024. Sostenne il giudice dell’opposizione che il decreto di pagamento sarebbe dovuto intervenire contemporaneamente alla pronunzia del provvedimento definitivo, a seguito di rituale istanza del difensore, sicché l’inoltro a procedimento concluso avrebbe determinato una “equipollenza tra il comportamento del difensore che non presenti istanza di liquidazione al momento del passaggio in decisione della causa e una implicita rinunzia al compenso”.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Patrizio Zagatti, affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazionedegli artt . 83 comma 3 bis D.P.R. n. 115/2002 e 12 e 14 preleggi., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe rigettato l’istanza, perché proposta dopo la conclusione del giudizio.

La censura è fondata. L’ordinanza impugnata si è discostata dall’ormai pacifico principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Sez. 2, n. 32743 del 24 novembre 2023;

Sez. 2, n. 22448 del 9 settembre 2019). In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Foggia in diversa composizione unipersonale, dovrà provvedere sulla istanza, attenendosi ai principi esposti ed occupandosi altresì del governo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.

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