Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Trabucco Erammo, had not responded to the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, while the respondent, Ambra SRL, remained silent. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the extinction of the proceedings and the offset of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12799/2022 R.G. proposto da: TRABUCCO ERMANNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI, 32, presso lo studio dell’avvocato PETTI ALESSANDRA (PTTLSN73L48H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato MANIERI GIOVANNI (MNRGNN60T08D643Z) -ricorrente- contro AMBRA SRL, elettivamente domiciliata in LUCERA VIA PELLEGRINO, 6, presso lo studio dell’avvocato MASTRODOMENICO ALESSANDRO (MSTLSN63M01L483B) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PREZIUSO ETTORE (PRZTTR73H27E716E) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.1653/2021 depositata il 04/11/2021 Numero registro generale 12799/2022 Numero sezionale 765/2025 Numero di raccolta generale 19460/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 01/07/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 12799/2022 Numero sezionale 765/2025 Numero di raccolta generale 19460/2025 Data pubblicazione 15/07/2025