Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19450/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19450/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19450/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25431/2019 R.G. proposto da: LENARDUZZI ROSANNA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RENALDO DAVIDE (RNLDVD77C16E379V) -ricorrente- contro LENARDUZZI ANGELO LUIGI SANTE, LENARDUZZI MARIA AGOSTINA, LENARDUZZI CLELIA GENOVEFFA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMEO ROMEI N. 27, presso lo studio dell’avvocato SAVARESE ROBERTO (SVRRRT71L28H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAPONE FRANCA GIUSEPPINA (SPNFNC69R62E379A) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.142/2019 depositata il 24/01/2019 Numero registro generale 25431/2019 Numero sezionale 762/2025 Numero di raccolta generale 19450/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19450/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

Generato dall'IA
deposito tardivo opposizione tardiva termini di ricorso istanza di ricusazione tardiva diritto di ottenere una decisione restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
14986/2025, per l’ipotesi di richiesta di decisione avanzata senza una nuova procura speciale, nei caso in cui si applica il testo dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25431/2019 R.G. proposto da: LENARDUZZI ROSANNA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RENALDO DAVIDE (RNLDVD77C16E379V) -ricorrente- contro LENARDUZZI ANGELO LUIGI SANTE, LENARDUZZI MARIA AGOSTINA, LENARDUZZI CLELIA GENOVEFFA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMEO ROMEI N. 27, presso lo studio dell’avvocato SAVARESE ROBERTO (SVRRRT71L28H501S) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SAPONE FRANCA GIUSEPPINA (SPNFNC69R62E379A) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.142/2019 depositata il 24/01/2019 Numero registro generale 25431/2019 Numero sezionale 762/2025 Numero di raccolta generale 19450/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto che non può tenersi conto della richiesta di decisione depositata solo in data 24 giugno 2025, e cioè tardivamente rispetto al termine di cui sopra che veniva a scadere il 23 giugno 2025; Ritenuto che in tal caso, analogamente a quanto precisato da Cass. S.U. n. 14986/2025, per l’ipotesi di richiesta di decisione avanzata senza una nuova procura speciale, nei caso in cui si applica il testo dell’art. 380 bis c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs n. 164 del 2024, in assenza di una tempestiva istanza di decisione, l’estinzione deve essere pronunciata ai sensi dell’art. 391, comma primo, c.p.c., con possibilità di proporre istanza ai sensi dell’art. 391, comma terzo, c.p.c. per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata, anche in ordine alla verifica della tempestività dell’istanza de qua;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Numero registro generale 25431/2019 Numero sezionale 762/2025 Numero di raccolta generale 19450/2025 Data pubblicazione 15/07/2025 Così deciso in Roma, il 01/07/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 25431/2019 Numero sezionale 762/2025 Numero di raccolta generale 19450/2025 Data pubblicazione 15/07/2025