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Ordinanza — n. 19421/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's claim for commercial delay interest but rejects second ground regarding monetary valuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19421/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the first ground of appeal, ruling that commercial delay interest applies to professional service contracts when payment delay is not caused by the debtor's impossibility. However, the Court rejected the second ground, holding that the lower court did not err in not addressing the monetary valuation claim separately. Consequently, the contested judgment was quashed in part and remanded to the Bergamo Tribunal for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 1, 2, 3 D.Lgs. n. 231/2002; Art. 1284 c.c.: Commercial delay interest applies to professional service contracts if the debtor's inability to pay is not due to causes imputable to them, and interest runs from the demand date upon unjustified dilatory conduct.

Parole chiave

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commercial delay interest professional service contracts impossibility of performance monetary valuation claim remand to lower court ripetibili dell'avvocato compenso per prestazioni compenso legato al risultato

Disposizioni normative citate

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Art. 1, 2, 3 D.Lgs. n. 231/2002
14 D.Lgs. 150/2011 (Cassazione civile sez.
Art. 1284 c.c.
231/2002, nonché all’art. 1284 c.c., per erronea applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori, oltreché della decorrenza degli stessi dalladata della domanda e non dalla messa in mora, avvenuta con diverse richieste stragiudiziali.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione di legge ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento agli artt.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
art. 281-sexies c.p
2411/2023, resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., condannò la predetta società al pagamento della somma di € 10.248,99, a titolo di compensi professionali,compresi gli accessori di legge, oltre gli interessi legali da calcolarsi a far data dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese dilite.
art. 1284 c.c
231/2002, nonché all’art. 1284 c.c., per erronea applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori, oltreché della decorrenza degli stessi dalladata della domanda e non dalla messa in mora, avvenuta con diverse richieste stragiudiziali.
art. 1284 cod. civ
231/2002, nonché all’art. 1284 c.c., per erronea applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori, oltreché della decorrenza degli stessi dalladata della domanda e non dalla messa in mora, avvenuta con diverse richieste stragiudiziali.
art. 1224 cod. civ
L’orientamento di questa Corte è, altresì, consolidato nell’affermare che, in relazione ai crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ.
art. 14 D.Lgs. 150/2011
decorrano dalla data di messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 D.Lgs. 150/2011 (Cassazione civile sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 2, 31/10/2019, n. 28151
3 del menzionato D.Lgs., il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cass., Sez. 6 - 2, 31/10/2019, n. 28151;
Cass. Sez. 2 19 - 8-2022 n. 24973 Rv. 665548-01
Cass. Sez. 2 19 - 8-2022 n. 24973 Rv. 665548-01, in motivazione).
Cassazione civile sez. II, 18/12/2024, n.33198
150/2011 (Cassazione civile sez. II, 18/12/2024, n.33198; Cassazione civile sez.
Cass., Sez. 2, 19/8/2022, n. 24973
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24772/2023 R.G. proposto da CASARI PAOLINA, DI FABIO CRISTINA, elettivamente domiciliati in BERGAMO ROTONDA DEI MILLE N.3, presso lo studio dell’avvocato GALASSO MAURIZIO (GLSMRZ52R18F839S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro ESIM CONSULTING SRL -intimata- avverso SENTENZA diTRIBUNALE BERGAMO n. 2411/2023 depositata il 09/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: Con ricorso ex art. 14 D.

Lgs. n. 150/2011, gli avvocati Paolina Casari e Cristina Di Fabio, chiesero al Tribunale di Bergamo la liquidazione dei compensi spettanti per l’assistenza professionale svolta in un giudizio civile in favore della Esim Consulting s.r.l e la conseguente condanna della società al pagamento della somma di € 10.248,99. Il Tribunale di Bergamo, nella contumacia della Esim Consulting s.r.l., con sentenza n. 2411/2023, resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., condannò la predetta società al pagamento della somma di € 10.248,99, a titolo di compensi professionali,compresi gli accessori di legge, oltre gli interessi legali da calcolarsi a far data dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese dilite.

Casari Paolina e Di Fabio Cristina hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Esim Costulting s.r.l. è rimasta intimata. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione di legge ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., con riferimento agli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, nonché all’art. 1284 c.c., per erronea applicazione degli interessi legali in luogo di quelli moratori, oltreché della decorrenza degli stessi dalladata della domanda e non dalla messa in mora, avvenuta con diverse richieste stragiudiziali.

Nel rigettare la richiesta degli interessi ex D. Lgs n.231/2002, il Tribunale non avrebbe addotto alcuna ragione giustificativa del diverso computo effettuato, sicché la sentenza sarebbe viziata per carenza di motivazione. Il motivo è fondato. Come affermato da questa Corte, in base alla formulazione letterale degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale, sebbene la spettanza degli interessi moratori non sia automatica, dovendosi verificare, ai fini del relativo riconoscimento, che, come prescritto dall'art. 3 del menzionato D.Lgs., il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cass., Sez. 6 - 2, 31/10/2019, n. 28151;

Cass. Sez. 2 19 - 8-2022 n. 24973 Rv. 665548-01, in motivazione). Il quarto comma dell'art. 1284 cod. civ., nello stabilire che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", richiama il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il quale recepisce la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che è chiamato appunto ad attuare, prevedendo all'art. 3, rubricato "responsabilità del debitore", che "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli artt. 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

L’orientamento di questa Corte è, altresì, consolidato nell’affermare che, in relazione ai crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell'attività di avvocato, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. decorrano dalla data di messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento, anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all'esito del procedimento di cui all'art. 14 D.Lgs. 150/2011 (Cassazione civile sez. II, 18/12/2024, n.33198; Cassazione civile sez.

II, 07/02/2024, n. 3457 , non massimata , che si pone in continuità con i precedenti affermati da Cass. Civ., Sez. II, 9.11.2022, n.32929, Cass. Sez. II, 19.8.2022, 24973; Cass. Civ., Sez. II, 10.10.2022, n.29351). Non ha, invero, rilievo, la successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Il Tribunale di Bergamo ha errato nel riconoscere agli avvocati Casari e Di Fabio gli interessi nella misura legale e non gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, omettendo di esaminare, ai fine della decorrenza degli interessi, gli atti stragiudiziali di costituzione in mora del 29.6.2018 e le successive diffide, regolarmente trascritte nel ricorso per cassazione, come previsto dall’art.366, comma 1, n.6 c.p.c. Con il secondo motivo si denunzia la violazione di legge ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., con riferimento agli artt. 4 e 5 del D.

Lgs. n. 231/2002, nonché degli artt. 1224, comma 2 c.c., 1284 c.c., e del D.M. 31 ottobre 1985 in materia di rivalutazione monetaria. Richiamando quanto illustrato nel primo motivo, le ricorrenti si dolgono della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, non avendo il tribunale emesso alcuna pronuncia sulla domanda afferente alla rivalutazione monetaria del credito professionale, dal momento che gli importi richiesti nella parcella non sarebbero stati contestati. Secondo le ricorrenti, pertanto, gli interessi moratori decorrevano automaticamente dalla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora.

Il motivo è infondato alla luce della citata giurisprudenza che, discostandosi dagli arresti precedenti, ha aderito a quell'orientamento secondo cui la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta (Cassazione civile sez. II, 18/12/2024, n.33198) In sostanza, posto che nel nostro ordinamento non opera il principio romanistico in illiquidis non fit mora, anche quando oggetto della domanda sia un'obbligazione di valuta, la mora del debitore va esclusa solo quando questi si sia trovato nell'assoluta impossibilità, alla stregua dell'ordinaria diligenza, di quantificare la prestazione dovuta, ma non anche quando, pur a fronte di un credito ancora illiquido, sia data al debitore la possibilità di compierne una stima, anche sulla scorta, nel caso di crediti professionali, delle tariffe ed in relazione ad attività certe nell'avvenuto espletamento e nella qualificazione, con la conseguenza che va ravvisata la colpa del debitore in presenza di una condotta ingiustificatamente dilatoria, come ad esempio, nel caso in cui la contestazione giudiziale del credito sia radicale ovvero riguardi elementi essenziali del rapporto, ancorché le prove confortino la loro esistenza.

Ciò comporta che, sussistendo in siffatte situazioni il ritardo colpevole ad adempiere, siccome derivante dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore, devono essere riconosciuti gli interessi moratori a decorrere dalla domanda, sia pure limitatamente alla parte di credito non contestata ovvero a quella che risulterà all'esito dell'accertamento giudiziale (Cass., Sez. 2, 19/8/2022, n. 24973 cit.). In conclusione, il primo motive di ricorso deve essere accolto, mentre deve essere rigettato il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bergamo in diversa composizione P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di