Cassation appeal dismissed by mutual withdrawal; parties agreed to settle and waive litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinguished due to a joint withdrawal by both parties, who accepted the lower court's judgment and agreed to offset litigation costs. The Foundation sued for a debt against the Cooperative, but before the scheduled hearing, both sides signed a joint act renouncing the appeal. The court ruled that this withdrawal occurred within the statutory timeframe and that no double contribution payment was required since the appeal was not declared inadmissible or rejected on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The cassation procedure is extinguished when both parties jointly withdraw the appeal, and no double contribution payment is due in such cases of mutual renunciation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8542/2020 R.G. proposto da: FONDAZIONE FRATELLI BERETTA SAN GIUSEPPE PER LA VALTENESI ONLUS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO , rappresentat a e difes a dall'avvocato RAO GIOVANNI -ricorrente- contro PROGETTO SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA, 362, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE BENEDICTIS, rappresentat a e difes a dagli avvocati GIORGIO MAIONE e PIERFRANCESCO ROTONDO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1861/2019 depositata i l 31/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere TIZIANA MACCARRONE. FATTI DI CAUSA Fondazione Fratelli Beretta – San Giuseppe per la Valtenesi Onlus ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.1861/2019, pubblicata e notificata il 31.12.2019, con la quale, in parziale accoglimento del proposto appello, la Fondazione era stata riconosciuta debitrice nei confronti di Progetto Salute Società Cooperativa Onlus dell’importo di € 458.451,65 e dell’ulteriore importo di € 628.273,59, con le pronunce consequenziali di condanna a pagare il residuo dovuto, tenuto conto degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, della debenza degli interessi e del diritto al rimborso delle spese processuali.
Progetto Salute Società Cooperativa Onlus ha depositato controricorso. Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 6.6.2025, prima del suo svolgimento le parti hanno depositato nel PCT atto congiunto di rinuncia al ricorso con accettazione della controricorrente, con accordo di compensazione delle spese del giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE L’atto congiunto di rinuncia al ricorso e di accettazione della stessa, sottoscritto sia dalle parti che dai rispettivi difensori nel rispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto in data 1.3.2023, ben prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso:
è pertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. Vi è accordo tra le parti anche per quanto riguarda la disciplina delle spese processuali del giudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essere conseguentemente disposto. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, -dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità. Così deci