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Decreto — n. 19350/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 19350/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Casertano, filed the appeal against a Velletri court ruling but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the right to proceed, terminating the case without addressing the merits. No costs were assigned as the opposing party did not engage in any defensive activity.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed 40-day period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline silence as renunciation procedural default art 380-bis cpc anticipo delle spese spese di difesa privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2886/2025 R.G. proposto da: CASERTANO avv. FERNANDO, rappresentato e difeso da se stesso. - ricorrente - Contro PREFETTURA DI ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. - resistente - avverso la sentenza n. 1334/2024 emessa dal Tribunale di Velletri il 10/06/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Numero registro generale 2886/2025 Numero sezionale 751/2025 Numero di raccolta generale 19350/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 09/07/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 2886/2025 Numero sezionale 751/2025 Numero di raccolta generale 19350/2025 Data pubblicazione 14/07/2025