Cassation court allows appeal by finding mediation valid due to legal representative's signature on the record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of an appeal regarding a failed mediation procedure. The appellant argued the court erred by ignoring the legal representative's signature on the mediation record, which proved personal participation. The court agreed, ruling that the lower court failed to examine this decisive fact despite acknowledging the signature's existence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The principle of autosufficiency of cassation grounds does not preclude the examination of specific factual errors when a precise document element, such as a signature, proves a decisive fact regarding procedural validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
I N A N Z A sul ricorso proposto da: Socom Nuova s.r.l., con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante dott. Michele Valiante, rappresentatae difesa da ll’ Avvocat o Gennaro Gennarelli . Ricorrente contro Iveco s.p.a., con sede in Torino,in persona del procuratore sig. Stefan Rovej, rappresentae difesa dall’Avvocato Marco Visconti. Controricorrente Ini Bus di Ini Giovanni C. s.a.s. Intimata avverso la sentenza n. 1860/2024della Corte di appello di Napoli , depositat a il 29.4.2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20.6.2025dal consigliere Mario Bertuzzi.
Fatti di causae ragioni della decisione Con sentenza n. 1860 del 29.4.2024 la Corte di appello di Napoli dichiarò improcedibile, per mancato regolare svolgimento del procedimento di R.G. N. 15487/2020. mediazione ordinato dal giudicante, l’appello proposto da Socom Nuova s.r.l. avverso la sentenza n. 6235 del 2017 del tribunale di Napoli, che aveva condannato la appellante al pagamento in favore di Ini Bus di Ini Giovanni C. s.a.s. della somma di euro 12.051,26 a tito lo di risarcimento dei danni e rigettato la sua domanda di manleva avanzata nei confronti di Iribus Italia s.p.a..
La Corte motivò tale conclusione affermando che il procedimento di mediazione non si era validamente svolto, non avendo ad esso partecipa to la parte personalmente né un suo rappresentante munito d el potere di disporre del diritto sostanziale. Nel caso di specie, infatti, al procedimento di mediazione non aveva partecipato la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, ma per essa era comparsa l’avvocato Annalisa Sogliaper conto dell’avvocato Gennaro Giannelli, difensore della parte, senza delega di quest’ultimo e senza che lo stesso avesse comunque specifica procura a rappresentare la parte nel relativo procedimento.
Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso Socom Nuova s.r.l., affidato ad un unico motivo. Iveco s.p.a., già Iribus Italia s.p.a., ha notificato controricorso, mentre Ini Bus di Ini Giovanni C. s.a.s. non ha svolto attività difensiva. Parte ricorrente ha depositato memoria.
2. L’unico motivodi ricorso, chedenuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere fondato la conclusione accolta sulla asserita mancata partecipazione della parte appellante al procedimento di mediazione, omettendo di considerare che seppure il verbale dell’incontro di mediazione non dava atto dell’intervento del legale rappresentante della società Socom Nuova, sig. Michele Valiante, questi vi aveva in realtà partecipato, come attesta t o dalla sottoscrizione da lui apposta in calce al verbale, circostanza questa mai contestata dalle controparti.
Il motivo è fondato. Va preliminarmente disattesa l’eccezione svolta dalla società controricorrente di inammissibilità del motivo, per violazione del principio di autosufficienza, per R.G. N. 15487/2020. avere la ricorrente richiamato il verbale di mediazione, senza riprodurne il contenuto. Questa Corte ha avuto modo di precisare che il principio dell’autosufficienza del ricorso non va inteso in senso formalistico (Cass. Sez. un. n. 8950 del 2022), quasi fosse una barriera all’esame della censura, dovendo la sua applicazione conformarsi e non porsi in contrasto con il principio, di rango costituzionale e convenzionale, della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti apprestata dall’ordinamento.
In questa prospettiva deve ritenersi che il requisito della specificità del motivo formulato con il ricorso per cassazione, richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1 nn. 4 e 6, c.p.c., risulti rispettato, pur senza riproduzione testuale dell’intero atto, quando la censura di omesso esame di un fatto decisivo investa un dato preciso e determinato del documento, avente propri connotati e valenza giuridica, come nel caso di specie la presenza o meno in un verbale della sottoscrizione della parte. Tanto precisato, si ravvisa nel caso di specie il vizio denunciato.
La Corte di appello, invero, pur dando atto della deduzione della appellante, secondo cui al procedimento di mediazione aveva partecipato il sig. Michele Valiante, legale rappresentante della societàSocom Nuova, che aveva sottoscritto il verbale di esito negativo e che solo per un errore nella sua redazione non si era dato atto del suo intervento, è giunto alla conclusione di ritenere non validamente svolto il procedimento di mediazione per la ragione che “ l’appellante, Socom Nuova s.r.l., era presente non personalmente ma tramite un delegato (avv.
Annalisa Soglia) del proprio difensore (avv. Gennaro Giannelli)”. La Corte di merito, nel giungere a tale conclusione, ha però omesso di esaminare, dandone conto, il fatto, dedotto dalla parte, che il suddetto verbale era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società Socom Nuova. Tale sottoscrizione risulta effettivamente presente a pag. 11 del verbale di mancata conciliazione,datato 20.3.2018, prodotto dal ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 4), c.p.c., e costituisce all’evidenza un fatto avente carattere decisivo al fine della risoluzione della questione relativa al regolare svolgimento del procedimento, attestando la presenza personale della parte su cui gravava l’onere della sua attivazione.
R.G. N. 15487/2020.
3. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Così deciso in Roma