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Decreto — n. 19345/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19345/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19345/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2997/2025 R.G. proposto da: RAGONE GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Moretti. - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. - intimato - avverso il decreto n. 765/2024 emesso dalla Corte d’appello di Bari il 10/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 19345/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 2997/2025 R.G. proposto da: RAGONE GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Moretti. - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. - intimato - avverso il decreto n. 765/2024 emesso dalla Corte d’appello di Bari il 10/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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indennità di patrocinio spese di gratuito patrocinio spese di difesa condono delle spese procedurali anticipo delle spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2997/2025 R.G. proposto da: RAGONE GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Moretti. - ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. - intimato - avverso il decreto n. 765/2024 emesso dalla Corte d’appello di Bari il 10/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Numero registro generale 2997/2025 Numero sezionale 749/2025 Numero di raccolta generale 19345/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10/07/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 2997/2025 Numero sezionale 749/2025 Numero di raccolta generale 19345/2025 Data pubblicazione 14/07/2025