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Ordinanza Interlocutoria — n. 19330/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses incidental jurisdiction appeal as conditional, requiring prior Supreme Court ruling on jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19330/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione dismissed the incidental appeal regarding jurisdiction, ruling it must be treated as a conditional appeal. The lower court had already decided the merits of the contract dispute, implicitly addressing jurisdiction without explicitly remitting the case to the Supreme Court. Consequently, the Court held that the appeal lacks the necessary current interest because the jurisdictional issue was not formally decided by the Supreme Court as required by Article 374 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 374 cod. proc. civ.: Incidental appeals raising jurisdictional issues are conditional and require prior explicit or implicit decision by the Supreme Court to be examined by lower courts.

Parole chiave

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conditional incidental appeal jurisdiction remittal Supreme Court precedent current interest requirement Article 374 Civil Procedure Code opposizione al precetto esecutivo esecuzione di decisioni straniere procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 374 cod. proc. civ.
Nel contempo, è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale l’art. 374 cod.
Reg. UE n. 1215/2012
Reg. CE n. 1393/2007
Codice Civile
art. 650 cod. proc. civ
Infine, la sentenza ha dichiarato che non era configurabile in concreto una opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.
art. 12 legge 218/1995
218/1995 e 645 c.p.c.”; ha lamentato che la sentenza impugnata abbia fondato il proprio convincimento in ordine a lla tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo sulla pronuncia della Corte d’appello di Versailles, così violando sia l’art. 12 legge 218/1995 sia l’art.
art. 645 c.p
12 legge 218/1995 sia l’art. 645 c.p.c., in quanto il giudizio sulla regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo e sulla tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo spettavano al Tribunale di Parma quale giudice dell’opposizione e non al giudice francese adito quale giudice dell’esecuzione.
art. 64 legge 218/1995
12 legge 218/1995 sia l’art. 645 c.p.c., in quanto il giudizio sulla regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo e sulla tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo spettavano al Tribunale di Parma quale giudice dell’opposizione e non al giudice francese adito quale giudice dell’esecuzione.
art. 1182 cod. civ
aveva agito per ottenere il pagamento dei noleggi e dei plat board s lasciati in cantiere e non restituiti e ai sensi dell’art. 1182 cod. civ.
art. 374 cod. civ
Nel contempo, è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale l’art. 374 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U 6-3-2009 n. 5456
Cass. Sez. U 4-11-2009 n. 23318
Cass. Sez. U 25-3-2013 n. 7381
Cass. Sez. 16-3-2015 n. 4619
Cass. Sez. 3 14-3-2018 n. 6138
Cass. Sez. U 19-1-2022 n. 1599
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22649/2024R.G. proposto da: BONATTI S.P.A., c.f. 02188130153, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Di Domenico ricorrente contro GRTGAZ Società Anonima di diritto francese, iscritta nel Registro delle imprese di Nanterre (Francia) al n. 440117620, PI FR 274401176620, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Vincenzo Giangiacomo controricorrente, ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1092/2024 della Corte d’ a ppello di Bologna , depositata il20-5-2024, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 - 7 - 2025dal consigliere Linalisa Cavallino OGGETTO: appalto tra società italiana e società francese –questione di giurisdizione RG.22649/2024 C.C.2-7-2025 RITENUTO CHE: 1.Il Tribunale di Parma ha emesso il 3-8-2015 decreto ingiuntivo n. 1629/2015, con il quale ha condannato GRTgaz Società Anonima di diritto francese a pagare a favore di Bonatti s.p.a. la somma di Euro 1.533.141,00 oltre accessori in forza delle fatture n. 6/2014 e 1/2015.

GRTgaz S.A. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con atto di citazione in data 16-6-2016, eccependo in via pregiudiziale di rito il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere competente a conoscere della controversia il giudice francese in virtù delle clausole contenute nel contratto di appalto e nella transazione e comunque degli artt. 4 e 7 Regolamento UE n. 1215/2012; nel merito, ha chiesto di dichiarare l’inapplicabilità al rapporto della legge italiana e che nulla era dovuto per l’intervenuta rinuncia e transazione.

Si è costituita Bonatti s.p.a., eccependo l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato a GRTgaz S.A. in data 8 - 10 - 2015, entro novanta giorni dell’emissione e dalla stessa non opposto. GRTgaz S.A. a sua volta ha eccepito l’irregolarità della notificazione in data 8-10-2015, perché l’avviso di ricevimento era stato redatto solo in lingua italiana ed era privo del modulo standard di cui all’allegato II del Regolamento CE n. 1393/2007. Con sentenza n.26/2021 pubblicata il 4-1-2021 il Tribunale di Parma ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo e ha condannato l’opponenteGRTgaz S.A. alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza ha dichiarato che la notifica eseguita in data 8-10-2015 a GRTgaz S.A. a mezzo posta, come previsto dall’art. 14 R eg. CE n. 1393/2007, era stata ricevuta e quindi aveva posto la società nella condizione di sollevare nel giudizio di opposizione le sue contestazioni alla notificazionemedesima. Avverso la sentenza GRTgaz S.A. ha proposto appello, riproponendo anchein via pregiudiziale di rito l ’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italianonon esaminata dalla sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Bologna ha accolto l’appello con sentenza n. 1092/2024 pubblicata il 20-5-2024, revocando il decreto ingiuntivo, dichiarando che GRTgaz S.A. nulla doveva per quel titolo e condannando Bonatti s.p.a. alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.

La Corte d’appello ha considerato che la società appellante aveva prodotto la sentenza n. 4 del 9-1-2020 emessa dalla Corte d’appello di Versailles, confermata dalla Corte di Cassazione francese e passata in giudicato, resa in giudizio tra le stesse parti,instaurato da GRTgaz S.A. al fine di fare accertare l’invalidità del pignoramento eseguito a suo danno in Francia il 17-5-2016 sulla base del decreto ingiuntivo opposto; ha considerato che quella sentenzadel giudice francese aveva ritenutola prima notifica del decreto ingiuntivo tentata a mezzo posta in data 8-10-2015 nulla e quindi inidonea a consentire la conoscenza dell’atto notificato e a determinare la decorrenza del termine per proporre l’opposizione e aveva ritenuto che il termine per la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo aveva iniziato a decorrere solo dalla data della notifica del 27-4-2016, con la conseguenza della tempestività dell’opposizione; ha altresì considerato che quella sentenza aveva dichiarato che gli importi di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo erano comprese nel protocollo transattivo del 29-4-2014 intercorso tra le parti e che Bonatti s.p.a., sottoscrivendo quel protocollo, aveva rinunciato a formulare qualsiasi domanda per quel titolo, in base alla rinuncia espressamente inserita negli articoli 4, 2 e 7 del protocollo.

La sentenza ha dichiarato che le statuizioni costituivano giudicato tra le parti e non necessitavano di specifico procedimento di delibazione, sia con riguardo all’accertamento dell’invalidità del pignoramento per essere stato eseguito in un momento in cui non esisteva il titolo esecutivo e perciò la nullità della prima notifica di data 8-10-2015, sia con riguardo all’incompatibilità del decreto ingiuntivo con il protocollo transattivo e la riconducibilità del credito al novero dei crediti oggetto di transazione. Ha aggiunto che la riconducibilità del credito all’oggetto della transazione discendeva dal giudicato, che comunque si condividevano le considerazioni svolte dalla Corte francese in ordine al fatto che le fatture della società Bonatti riguardavano, la prima , la locazione di plat-bord per il periodo da maggio a ottobre 2013 e, la seconda, il costo di acquisto da parte di Bonatti dei plat-bord che non le sarebbero stati restituiti, per cui le fatture rientravano nell’ambito di applicazione del protocollo e la società Bonatti aveva rinunciato a formulare qualsiasi domanda o reclamo a tale titolo; inoltre, la prova dell’impegno che avrebbe legittimato la rivendicazione di tali crediti avrebbe dovuto essere data per iscritto, stante l’onere della prova scritta del contenuto della transazione e di ogni sua modifica successiva.

Infine, la sentenza ha dichiarato che non era configurabile in concreto una opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. e di conseguenza una inammissibilità della stessa perché tardiva; ciò in quanto, in presenza di una valida notifica del decreto ingiuntivo il 27- 4-2016, l’opponente aveva diritto e aveva proposto l’opposizione entro i cinquanta giorni successivi a prescindere dall’inizio dell’esecuzione, mentre presupposto dell’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. era la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo se non a seguito del compimento dell’atto esecutivo. 2.Avverso la sentenza Bonatti s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso Bonatti s.p.a. ha dedotto “violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 12 L. 218/1995 e 645 c.p.c.”; ha lamentato che la sentenza impugnata abbia fondato il proprio convincimento in ordine a lla tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo sulla pronuncia della Corte d’appello di Versailles, così violando sia l’art. 12 legge 218/1995 sia l’art. 645 c.p.c., in quanto il giudizio sulla regolarità della notificazione del decreto ingiuntivo e sulla tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo spettavano al Tribunale di Parma quale giudice dell’opposizione e non al giudice francese adito quale giudice dell’esecuzione.

Ha aggiunto che il giudice francese era stato adito da GRTgaz S.A. per statuire sugli atti di esecuzione posti in essere in Francia e non per esaminare il merito della controversia insorta tra le due parti, per cui non era configurabile neppure rapporto di litispendenza tra le cause. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso Bonatti s.p.a. ha dedotto “violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 dell’art. 64 comma 1 lett.

a) L. 218/1995” e ha lamentato che la sentenza impugnata abbia ritenuto l’esistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 64 legge 218/1995 e non fosse necessario specifico procedimento di delibazionedella sentenza straniera; ulteriormente ha evidenziato che il giudice francese era stato adito e aveva deciso nella sua qualità di giudice dell’esecuzione e non del merito e ha sostenuto che la pronuncia impugnata si ponga in specifico contrasto con l’art. 64 co. 1 lett.

a) legge 218/1995. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso Bonatti s.p.a. ha dedotto “violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 dell’art. 650 comma n.1 e 3 c.p.c.” e ha sostenuto che erroneamente la sentenza impugnata non abbia rilevato l’intempestività dell’opposizione proposta da GRT al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma. Evidenzia che l’art.650 cod. proc. civ. consente la proposizione di opposizione tardiva laddove l’intimato provi di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione e rileva come la sentenza impugnata non abbia chiarito la ragione per la quale fosse irregolare la notifica ricevuta da GRT in data 8-10-2015 con traduzione francese.

Ha aggiunto che, inoltre, l’opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere ritenuta non tempestiva in quanto incardinata oltre il termine di dieci giorni decorrente dal primo atto di esecuzione previsto dall’art. 650 co. 3 cod. proc. civ. 3.GRTgaz Società Anonima di diritto francese ha resistito con controricorso, nel quale ha formulato anche motivo di ricorso incidentale condizionato, con il quale ha censuratola sentenza per non avere pronunciato sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, che aveva proposto in primo grado e riproposto in appello, sostenendo la competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria francese.

Richiamando la previsione dell’art. 25 Regolamento UE 1215/2012 con riguardo alla deroga pattizia alla competenza giurisdizionale, evidenzia che Bonatti s.p.a. nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva dedotto il mancato pagamento da parte di GRTgaz dei plat bords che la stessa Bonatti aveva acquistato e preso a noleggio per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto tra le parti; perciò rileva che il titolo della domanda era la responsabilità contrattuale di GRTgaz e il contratto di appalto concluso dalle parti alla clausola 61, che trascrive,individuava l’autorità giudiziaria che avrebbe risolto le controversie tra le parti nel Tribunale del Commercio di Nanterre in Francia; aggiunge che anche l’art. 11 della transazione conclusa dalle parti, che trascrive, conteneva clausola analoga, che comunque anche il foro del convenuto ex art. 4 Reg.

UE 1215/2012 individuava il giudice francese, essendo la società GRTgraz società di diritto francese e, infine, che purel’art. 7 co.1 lett.a) del Regolamento individuava il giudice francese, essendo in Francia il luogo di esecuzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto. 4.Il ricorrente ha replicato al ricorso incidentale con controricorso, dichiarando che la questione relativa al rimborso dei noleggi dei plat boarde alla loro restituzione era estranea agli accordi intercorsi tra le parti, in quanto la richiesta di GRTgaz S.A.di trattenere le attrezzature in cantiere, così come l’impegno non scritto di rimborsarne i noleggi era pervenuta a Bonatti s.p.a. solo dopo che la stessa aveva abbandonato il cantiere; ha aggiunto che ogni questione relativa ai plat boardsera estranea anche alla transazione e che, poiché Bonatti s.p.a. aveva agito per ottenere il pagamento dei noleggi e dei plat board s lasciati in cantiere e non restituiti e ai sensi dell’art. 1182 cod. civ. l’obbligazione avente a oggetto somma di denaro doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore, il luogo dell’adempimento di cui all’art. 7 co. 1 lett.a) Reg.

EU 1215/2012era a Parma, domicilio della creditrice Bonatti s.p.a. 5.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa e all’esito della camera di consiglio del 2-7-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: 1.Il ricorso incidentale avente a oggettola questione di giurisdizione è stato espressamente proposto in via condizionata e comunque, secondo l’indirizzo di C ass . Sez. U 6 - 3 - 2009 n. 5456 (Rv. 606973) , Cass.Sez. U 4 - 11 - 2009 n. 23318 (Rv. 609820 - 01) , Cass.

Sez. U 25 - 3-2013 n. 7381(Rv. 625558- 01), Cass. Sez. 1 6- 3- 2015 n. 4619 (Rv. 634674-01), Cass. Sez. 3 14 - 3 - 2018 n. 6138 (Rv. 648420 - 01) , il ricorso incidentaleche investa questioni pregiudiziali di rito, comprese quelle attinenti alla giurisdizione, ha natura di ricorso condizionato indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita; qualora sia intervenuta la decisione, tale ricorso incidentale va esaminato solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

Nel contempo, è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale l’art. 374 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorchésulla regola finale di riparto della giurisdizione si sono già pronunciate le Sezioni Unite, nonché quando sussistano ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo e all’esistenza di giudicato sulla giurisdizione(Cass. Sez. U 19-1-2022 n. 1599 Rv. 663733). Nella fattispecie, ritiene il Collegio che la questione della giurisdizione e della rimessione della causa alle Sezioni Uniteex art. 374 cod. proc. civ. si ponga in via preliminare rispetto a ogni altra, sia in quanto alla prima delibazione in questa sede interlocutoria non emergono i presupposti per una definizione del giudizio che prescind a dalla disamina della questione della giurisdizione - implicitamente decisa dalla Corte d’appello pronunciando nel merito-, sia in quanto la questione di giurisdizione non rientra tra quelle che possano essere decise dalla sezione semplice.

P.Q.M La Corte dispone trasmettersi g