Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Car Service S.A.S., did not act to preserve the case against the Milan Municipality despite the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the cassation appeal within forty days of the proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1703/2025 R.G. proposto da: CAR SERVICE S.A.S. DI CORBETTA FEDERICO C., rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Vavalli e Alberto Zito. - ricorrente - Contro COMUNE DI MILANO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Rosa Sala Maria, Marco Dal Toso. - controricorrente - avverso la sentenza n. 5991/2024 emessa dal Tribunale di Miliano il 12/06/2024. avverso SENTENZA di TRIBUNALE MILANO n.5991/2024 depositata il 12/06/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 1703/2025 Numero sezionale 743/2025 Numero di raccolta generale 19328/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli oneri riflessi. Così deciso in Roma, il 09/07/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 1703/2025 Numero sezionale 743/2025 Numero di raccolta generale 19328/2025 Data pubblicazione 14/07/2025