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Decreto — n. 19327/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 19327/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Filippo Peluso, did not act to preserve the case against the controricorrente, Vitale Immobiliare S.p.A. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the controricorrente.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline waiver by silence controricorrente costs procedural waiver spese di esecuzione mancato anticipo delle spese titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
5551/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: PELUSO FILIPPO,difeso come in atti ; contro FALLIMENTO VITALE IMMOBILIARE S.P.A., difes o come in atti (controricorrente); PELUSO MASSIMILIANO + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
5551/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: PELUSO FILIPPO,difeso come in atti ; contro FALLIMENTO VITALE IMMOBILIARE S.P.A., difes o come in atti (controricorrente); PELUSO MASSIMILIANO + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

t. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 5551/2025R.G., relativo al ricorso proposto da: PELUSO FILIPPO,difeso come in atti ; contro FALLIMENTO VITALE IMMOBILIARE S.P.A., difes o come in atti (controricorrente); PELUSO MASSIMILIANO + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 08/07/2025. I