Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Agrigenia Società Agricola Srl, had not acted to preserve the right to appeal against the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear all procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and an award of costs against the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ex art. 380-bis cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27279/2024 R.G. proposto da: AGRIGENIA SOCIETA' AGRICOLA SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato SOLINAS CLAUDIO -ricorrente- contro MAFFI GIOVANNI MAFFI ANDREA SNC, rappresentata e difesa dall’avvocato VAGO PAOLO FRANCESCO unitamente all'avvocato FERMI MONICA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.1895/2024 depositata il 09/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 27279/2024 Numero sezionale 741/2025 Numero di raccolta generale 19324/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al ricorso;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 01/07/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 27279/2024 Numero sezionale 741/2025 Numero di raccolta generale 19324/2025 Data pubblicazione 14/07/2025