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Decreto — n. 19317/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on early settlement proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 19317/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant argued for a review of the case, while the opposing party requested dismissal based on the lack of response. The court ruled that silence constitutes a waiver of the right to contest the early settlement, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to an early settlement proposal within 40 days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of litigation costs to the opposing party.

Parole chiave

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early settlement proposal waiver by silence extinction of cassation litigation costs 40-day period procedural waiver Corte di Cassazione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 21918/2024 Numero sezionale 739/2025 Numero di raccolta generale 19317/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 21918/2024; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 9 luglio 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9