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Ordinanza — n. 19297/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding construction defects, ruling merit evaluation is beyond cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19297/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected the appeal filed by Friulceramica against the Court of Appeal's judgment regarding construction defects in a building in Udine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence and witness credibility concerning concrete concavity and patent rights. The court held that assessing the weight of evidence and the plausibility of witness testimony constitutes the exclusive prerogative of the trial judge, falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, no. 3 c.p.c.; Art. 366, para. 1, no. 4 c.p.c.: The cassation court cannot review the factual appreciation of evidence or the credibility of witnesses, as these remain within the exclusive domain of the judge of merit.

Parole chiave

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cassation review scope judicial fact finding witness credibility assessment construction defect liability merit evaluation prerogative responsabilità dell'architetto vizio di costruzione responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, no. 3 c.p.c.
Quanto alla violazione di legge che costituisce la prima parte del primo motiv, va rilevato il profilo di inammissibilità per difetto di specificità, di cui all'art. 366, comma 1 , n.
Art. 366, para. 1, no. 4 c.p.c.
Quanto alla violazione di legge che costituisce la prima parte del primo motiv, va rilevato il profilo di inammissibilità per difetto di specificità, di cui all'art. 366, comma 1 , n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 36638 del 25/11/2021
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021, Rv.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19468 del 18/07/2019
660211 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19468 del 18/07/2019, Rv.
Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019
In definitiva, anche la prima parte del primo motivo è inammissibile: costituisce, infatti, principio di diritto consolidato (ex multis, Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv.
Sez. 1 -Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017
652549 – 02; Sez. 1 -Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016
645538 – 03; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016, Rv.
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Sentenza — n. 9620/2023 — snciv
Italian court dismisses appeal on limitation period, ruling separate actions do not interrupt time for joint debtors.
Ordinanza — n. 27790/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for non-temperance. The court ruled the appeal failed to meet procedural requirements. The decision establishes that appeals must explicitly cite specific legal grounds. The court rejected the claim based on procedural defects. The case involves construction liability and warranty claims. The ruling emphasizes strict adherence to appeal formatting rules. The outcome favors the original lower court judgment. The decision clarifies procedural standards for civil appeals. The court maintains the lower court's decision on liability. The appeal was rejected for failing to cite specific grounds.
Ordinanza — n. 23470/2023 — snciv
Court allows contractor's claim against subcontractor for building defects, applying strict 60-day statute of limitations to regresso actions. The court held that the action of regresso under Art. 1669 c.c. is subject to the 60-day limitation period of Art. 1670 c.c. even when exercised by a vendor-contractor against a third-party executor, regardless of whether the third party is a technical subcontractor. The appellate court erred by omitting to rule on the statute of limitations exception, violating the principle of full trial. Consequently, the main appeal is dismissed, but the incidental appeal is allowed, and the lower judgment is quashed and remanded. The court clarified that the action of regresso under Art. 1669 c.c. is subject to the 60-day limitation period of Art. 1670 c.c. even when exercised by a vendor-contractor against a third-party executor, regardless of whether the third party is a technical subcontractor. The appellate court erred by omitting to rule on the statute of limitations exception, violating the principle of full trial. Consequently, the main appeal is dismissed, but the incidental appeal is allowed, and the lower judgment is quashed and remanded. The court clarified that the action of regresso under Art. 1669 c.c. is subject to the 60-day limitation period of Art. 1670 c.c. even when exercised by a vendor-contractor against a third-party executor, regardless of whether the third party is a technical subcontractor. The appellate court erred by omitting to rule on the statute of limitations exception, violating the principle of full trial. Consequently, the main appeal is dismissed, but the incidental appeal is allowed, and the lower judgment is quashed and remanded.
Ordinanza — n. 13157/2024 — snciv
Court dismisses appeal arguing client's administrative building violation liability does not imply contractual fault for contractor.
Ordinanza — n. 21078/2022 — snciv
Italian court dismisses appeal on construction defects, ruling facts belong to trial court under Civil Code.

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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24854/2020 R.G. proposto da: FRIULCERAMICA DI FADINI ENZO C SAS, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato DI DOI GIACOMINO; -ricorrente – contro COBETON S.R.L., rappresentata e difesa d a ll’avvocato SCARINGELLA MASSIMILIANO, unitamente all'avvocato RIZZO LUCIANO; -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLODI TRIESTE n.269/2020 depositata il 16/06/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

FATTI DI CAUSA 1. Friulceramica di Fadini Enzo C. s . a . s . (‘Friulceramica’) , committente, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Udine la COBETON s.r.l. (in qualità di fornitrice dei materiali), che chiamava in causa Axa Assicurazioni s.p.a.; la Coop Lavori Scarl (esecutrice dei lavori) e l’arch. Massimo Codutti (progettista); la Termolan s.r.l. (produttore e fornitore dei pannelli isolanti); Valentino Di Giusto (esecutore); Luca Bombardier (progettista), il qualechiamava in causa Unipol Assicurazioni s.p.a. Chiedeva l’attrice che venissero accertati vizi e difetti procurati nell'esecuzione di opere edili affidate ai soggetti convenuti, in diverso modo e misura, per la realizzazione di parti di un fabbricato sito in Udine, e condannarli tutti, nella diversa percentuale di responsabilità allora ascritta nelle consulenze tecniche disposte in atti, al pagamento dei danni spettanti per le opere di rifacimento (quantificati in €. 70.000,00), e per il ritardo nelle vendite degli alloggi nei tempi prestabiliti (quantificati in €. 50.00,00).

Nello specifico, i massetti cementizi presentavano un'accentuata concavità dovuta al sollevamento dei margini rispetto al centro sì che la committente si trovava nell'obiettiva impossibilità di procedere alla posa dei pavimenti nei locali del fabbricato 1.1. Con sentenza n. 421/2018, il Tribunale di Udine – in parziale accoglimento della domanda attorea - ravvisava la responsabilità per vizi e difetti delle opere eseguite della Coop. Lavori Scarl e di Massimo Codutti, condannandoli in solido tra loro al pagamento di €. 61.000,00, oltre alle spese della CTU e processuali; rigettava le domande proposte a carico di Luca Bombardier e della Cobeton s.r.l. , accogliendo la domanda riconvenzionale elevata dalla seconda per il pagamento di due fatture e nota di accredito in suo favore, per un totale di €. 5.886,84; dichiarava l’incompetenza del Tribunale a decidere sulla domanda proposta a carico della ditta di Di Giusto, in presenza di clausola compromissoria; condannava l’attrice alla rifusione delle spese di lite a favore dei convenuti non ritenuti responsabili e a favore delle assicurazioni chiamate in causa. 1.2.

In data 27.04.2018 Friulceramica proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Trieste avverso la suddetta sentenza. Non si costituivano Coop. Lavori Scarl, Massimo Codutti, la Termolan s.r.l. Axa assicurazione s.p.a. si costituiva formulando appello incidentale condizionato.

2. La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza n. 269/2020, confermava parzialmente la decisione di primo grado, condannando la Friulceramica a rifondere le spese a favore di Cobetons.r.l. A sostegno della sua decisione, per quanto ancora qui di interesse, la Corte triestina riteneva condivisibile la sentenza del primo giudice, in quanto considerava attendibile, dettagliata e priva di contraddizioni la dichiarazione di un teste – professionista che operava per conto di Coop. Lavori s.r.l. – a mente della quale il brevetto utilizzato per la realizzazione del massetto era del titolare di Coop. Lavori Scarl, che aveva anche predisposto il dépliant informativo sul prodotto in questione, e che eradunque a conoscenza del materiale fornito per la realizzazione del massetto (calcestruzzo).

3. Friulceramica ha presentato ricorso nei confronti d Cobeton s.r.l. per la cassazione della suddetta pronuncia, affidandosi a due motivi. Resiste Cobeton s.r.l. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce inosservanza e/o erronea interpretazione della legge e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; nello specifico, mancato accertamento della responsabilità in capoalla Cobeton s.r.l. basata sulla falsa testimonianza resa dal teste Geom.

Fabio Bregantin contraddizione con la prova documentale offerta, in particolare gli allegati E4-E5-E6 alla perizia del CTU in sede di ATP, e il doc. n. 12 Friulceramica, nonché con le risultanze cui sono pervenuti i due CTU investiti del quesito (in sede di ATP e di CTU in sede di giudizio di merito), ossia che i vizi di informazione circa le qualità del prodotto e le modalità di impiego andassero addebitati in egual misura (10%) alla produttrice dei pannelli (Termolan s.r.l. ) e alla fornitrice del calcestruzzo (Cobeton s.r.l.).

2. Con il secondo motivo si deduce mancata e/o omessa motivazione sul punto,se non attraverso delle mere frasi di rito.

3. I due motivi – già trattati congiuntamente dalla ricorrente – saranno esaminati unitamente, stante la stretta connessione logica. Entrambi non meritano accoglimento, in quanto presentano plurimi aspetti di inammissibilità. 3.1. Innanzitutto, ricorre l’ipotesi di «doppia conforme»sia per la seconda parte del primo motivo(omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ossia il mancato accertamento della responsabilità di Cobeton s.r.l.); sia con riferimento al secondo motivo, ove si censura la sentenza per omessa motivazione sul punto controverso (responsabilità di Cobeton s.r.l. per informativa fuorviante e poco veritiera del calcestruzzo fornito).

L’implicito riferimento al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. vigente ratione temporis esclude l ’ ammissibilità delle due doglianze, atteso che entrambe le pronunce hanno ritenuto non responsabile la fornitrice dei materiali, per le medesime ragioni evidenziate in parte narrativa. Del resto, anche sotto il profilo dell’apparenza della motivazione, la censura non sarebbe ammissibile: la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (ex multis:

Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01; Cass Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 –01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016). 3.1.1. Nel caso di specie, la Corte d’Appello triestina –condividendo quanto già accertato dal giudice di prime cure - ha escluso la responsabilità di Cobeton s.r.l. per omessa informazione in quanto dalla testimonianza-chiave fatta propria dai due giudici del merito era emerso non solo che il brevetto utilizzato per la realizzazione del massetto era di proprietà del titolare di Coop.

Lavori, ma anche che questi avevapredisposto il dépliant del prodotto in questione, del quale appunto la ricorrente lamenta l’incompletezza e la decettività. 3.2. Quanto alla violazione di legge che costituisce la prima parte del primo motiv, va rilevato il profilo di inammissibilità per difetto di specificità, di cui all'art. 366, comma 1 , n. 4 ) cod. proc. civ., che impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare aquesta Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez.

U - , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 - 01; conf. da: Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021, Rv. 661805 -01). In ogni caso, il Collegio ritiene non sussistere il vizio addebitato alla motivazione della pronuncia impugnata, atteso che la Corte territoriale non ha escluso la sussistenza di omissioni o la decettività delle schede tecniche presentate dal produttore e fornitore del calcestruzzo (Cobeton s.r.l.) all’utilizzatore Coop. Lavori: ha, invece, escluso la responsabilità di Cobeton s.r.l., anche in contrasto con le risultanze della CTU (v. sentenza p. 21, righi 17-18), sulla scorta di una testimonianza in base alla quale sia la composizione del prodotto in questione, sia la sua pubblicizzazione, erano imputabili alla stessa Coop.

Lavori che aveva proceduto alla messa in opera del materiale fornito, essendo il suo rappresentante legale il titolare del brevetto, e avendo egli provveduto alla predisposizione delle schede informative. Il fatto, poi, che a tale convincimento il giudice del merito sia pervenuto disattendendo le risultanze delle ATP e CTP, non può costituire oggetto di censura in questa sede, atteso che il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 36638 del 25/11/2021, Rv. 663298 – 02, conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021, Rv. 660211 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19468 del 18/07/2019, Rv. 654430 -01). Né la ricorrente ha efficacemente contrastato la plausibilità delle argomentazioni della Corte triestina, offrendo evidenza di fatti storici in grado di mettere in dubbio l’attendibilità del teste, ovvero la veridicità dei contenuti delle sue dichiarazioni, atteso che la contestazione riguardo la titolarità del brevetto si riduce a ripetute mere asserzioni; mentre la non contestazione di Cobeton s.r.l.riguardo la paternità dei contenuti delle schede non impedisce al giudice del merito di ritenere maggiormente attendibile una diversa risultanza probatoria, rappresentata, nel caso di specie, dalla testimonianza di un consulente della stessa utilizzatrice del calcestruzzo di cui è causa. 3.2.1.

In definitiva, anche la prima parte del primo motivo è inammissibile: costituisce, infatti, principio di diritto consolidato (ex multis, Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 02; Sez. 1 -Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 – 03; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016, Rv. 638425 –01) quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.

Nella fattispecie concreta si è al di fuori del perimetro del vizio e il rilievo critico, per come è formulato, attiene a profili meritali ed investe l’apprezzamento del materiale istruttorio, prerogativa del giudice di merito.

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola della soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contr