Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of appeals and acceptance of opposing party's counter-appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following mutual withdrawals by both parties. The underlying dispute involved a contract resolution due to eviction and lack of habitability certificates for a property with structural irregularities. Since the parties explicitly renounced their respective appeals and accepted the opposing party's counter-appeal, the court found no need to examine the merits of the legal arguments regarding the sale's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When parties mutually withdraw their appeals and accept the opposing party's counter-appeal, the judgment of the Court of Cassation declares the proceedings extinct without examining the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso32000-2020 proposto da: FRENNA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI n. 7, nello studio dell’avv. DANIELA GIAMPORTONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ROSARIO DELL’OGLIO e ANTONIO CIMO’ -ricorrente - contro PARADISO CIOTTI VINCENZO e MICALIZZI DANIELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DEI PRIMATI SPORTIVI n. 21, nello studio dell’avv. ENZO MANNINO, rappresentati e difesi dall’avv. ALBERTO MAROLDA –controricorrenti e ricorrenti incidental i – avverso la sentenza n. 70 4 /20 20 della CORTE D'APPELLO di PALERMO,depositata in data 06/05/2020 udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA FATTI DI CAUSA Conatto di citazione notificato il 13.2.2014 Paradiso Ciotti Vincenzo e Micalizzi Daniela evocavano in giudizio Frenna Angelo innanzi il Tribunale di Palermo, esponendo di aver acquistato dal convenuto un immobile in Ribera, giusta atto di compravendita del 30.7.2008, a rogito del notar Caruso, e di averne subito la totale evizione, a seguito del provvedimento del Comune di Ribera di immissione nel possesso del cespite, sul quale erano state eseguite dal venditore opere abusive.
Lamentavano inoltre la mancata consegna, da parte del predetto Frenna, del certificato di abitabilità, ed invocavanoquindi la risoluzione del contratto predetto, con condanna del convenuto alla restituzione del corrispettivo percepito, maggiorato di interessi e rivalutazione, nonché delle spese per il rogito di acquisto e la successiva difesa in sede amministrativa avverso i provvedimenti adottati dal Comune ed al risarcimento del danno. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda in quanto gli acquirenti erano stati resi edotti del fatto che il cespite presentava difformità dal titolo edilizio e dunque erano a conoscenza della possibilità che l’ente locale si attivasse nei loro confronti per l’eliminazione degli abusi sullo stesso esistenti.
Con sentenza n. 3476/2017 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non configurabile l’evizione totale, poiché l’abuso interessava solo parte dell’immobile oggetto di causa, e comunque carente la buona fede degli attori, che erano consapevoli sin dal momento dell’acquisto delle condizioni effettive del cespite. Anche il mancato conseguimento del certificato di abitabilità, ad avviso del giudice di prime cure, dipendeva dalla presenza degli abusi anzidetti, e dunque gli acquirenti erano consapevoli che lo stesso non avrebbe potuto essere rilasciato.
Con la sentenza impugnata, n. 760/2020, la Corte di Appello di Palermo riformava la decisione di prime cure, dichiarando risolto il contratto di compravendita oggetto di causa e condannando il Frenna a restituire agli appellanti, originari attori, la sommadi € 154.500 oltre accessori. Condannava altresì l’appellato alle spese del doppio grado del giudizio di merito. La Corte distrettuale rigettava la domanda di evizione e quella di mancanza di qualità, ritenendo che le parti, mediante l’escamotage di indic are nel rogito l’immobile nella sua consistenza originaria, precedente all’abuso, ed il terreno di pertinenza nella sua totale estensione, incluso quindi il sedime occupato dal volume aggiuntivo non conforme al titolo, avessero inteso aggirare il divieto di commercializzazione degli immobili abusivi, con conseguente nullità parziale della compravendita; trattandosi di contratto privo di effetti, quanto al volume abusivo, non si poteva configurare né evizione, né carenza di qualità, in relazione alla porzione non validamente compravenduta.
Riteneva, invece, integrata la fattispecie dell’aliud pro alio, poiché il venditore aveva dichiarato in atto che era in corso una domanda di rilascio del certificato di abitabilità, che tuttavia non era mai stato concretamente emanato dall’ente locale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Frenna Angelo, affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso Paradiso Ciotti Vincenzo e Micalizzi Daniela, spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in sei motivi. Con separati atti datati, rispettivamente, 2 aprile e 8 aprile 2025, la parte ricorrente e quella controricorrente e ricorrente incidentale hanno rinunciato alle rispettive impugnazioni, accettando contestualmente l’opposta rinuncia, a spese compensate.
In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta, insistendo per l’estinzione del ricorso. E’comparso all’udienza pubblica il P.G., nella persona del sostituto dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, la quale ha insistito nelle proprie conclusioni, invocando il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Per effetto delle reciproche rinunce ed accettazioni, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Nulla per le spese, essendosi le parti espressamente accordate a riguardo. P.Q.M la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità