Court quashes appeal judgment for lack of proof of company representation in a free-form contract dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the Second Instance Court's judgment which had dismissed the plaintiff's claim against Meditek S.r.l. The appellate court ruled that the plaintiff lacked standing because the expense estimate was signed by an individual, not the company representative. The Court of Cassation found this reasoning flawed, noting that in free-form contracts, representation can be inferred from conduct and business context without explicit written declarations. Consequently, the lower court's dismissal was overturned, and the case was remanded for a new decision based on these corrected principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1460, 1667, 2697 c.c.; In free-form contracts, the external manifestation of representative power does not require explicit use of the represented's name, but may be demonstrated through conclusive conduct and business circumstances indicating the agent acts for a specific legal entity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso n. 29330/2020R.G. proposto da: NUOVA ARTIGIANLEGNO DI MORICO A. SPERANZA F. S.N.C., p.i. 02069930697, in persona dei soci e amministratori Aladino Morico e Franco Speranza, rappresentata e difesa dall’avv. Camillo Tatozzi e dall’avv. Roberto Janigro ricorrente contro MEDITEK S.R.L., p.i. 02122850692, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Renzo Colantonio e dall’avv. Ubaldo Cipollone controricorrente avverso la sentenza n.1317/2020 della Corte d’ a ppello d ell’Aquila , depositata il12- 10 - 2020 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel giorno 11-6-2025dal consigliere Linalisa Cavallino OGGETTO: appalto RG.29330/2020 C.C.11-6-2025 FATTI DI CAUSA 1.In accoglimento del ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. di Nuova Artigianlegno di Morico A.
Speranza F. s.n.c. il Tribunale di Pescara ha ingiunto a Meditek s.r.l. di pagare alla ricorrente Euro 6.050,00, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002 e spese del procedimento, quale saldo per la fornitura e il montaggio di arredi. Avverso il decreto ingiuntivo Meditek s.r.l. ha proposto opposizione, che il Tribunale di Pescara con sentenza n. 1053/2016 pubblicata il 15-6-2016 ha integralmente rigettato. Meditek s.r.l. ha proposto appello, checon sentenza n. 1317/2020 depositata il 12-10-2020 la Corte d’appello dell’Aquila ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda proposta da Nuova Artigianlegno s.n.c. nei confrontidi Meditek s.r.l.
La sentenza ha dichiarato che bastava esaminare il preventivo di spesa per comprendere che l’incontro delle volontà era avvenuto tra Artigianlegno s.n.c. e Saverio Martini, le cui sottoscrizioni erano in calce al documento; quindi ha dichiarato la domanda proposta nei confronti di Meditek s.r.l. non poteva essere accolta; ha specificato che non si trattava di un difetto di legittimazione passiva, perché la domanda era stata correttamente proposta verso il soggetto che, secondo la tesi attorea, aveva assunto l’obbligazione, ma di infondatezza della domanda nel merito, in quanto il preventivo riferito alle opere per cui era causa era stato sottoscritto da Saverio Martini in proprio e non nella qualità di legale rappresentante di Meditek s.r.l.; ha aggiunto che non poteva sostenersi che Meditek s.r.l. avesse rinunciato in appello alla relativa eccezione, in quanto aveva testualmente scritto, nelle conclusioni dell’atto di appello «…che la Meditek, se legittimata passiva, è legittimata alla proposizione dell’eccezione di inadempimento». 2.Nuova Artigianlegno di Morico A.
Speranza F. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Meditek s.r.l. ha resistito con controricorso, con il quale ha formulato due motivi ricorso incidentale. Nuova Artigianlegno di Morico A. Speranza F. s.n.c. ha replicato con controricorso al ricorso incidentale. In prossimità dell’adunanza in camera di consigliola ricorrente ha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio delgiorno 11-6-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, proposto deducendo la violazione dell’art.342 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., la ricorrente, riproducendo nel corpo del motivo l’atto di appello di Meditek s.r.l., sostiene che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi. 1.1.Il motivo è infondato.
Secondo l’indirizzo della Cassazione a Sezioni Unite, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. nel testo formulato dal decreto legge 83/2012 conv. con mod. dalla legge 132/2012 vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
Sez. U 13-12-2022 n. 36481 Rv. 666375-01, Cass. Sez. U 16-11-2017 n. 27199 Rv. 645991-01). Nella fattispecie l’appello affiancava alla parte volitiva la parte argomentativa, perché l’appellante società Meditek non solo aveva individuatogli errori che imputava alla sentenza impugnata, riferiti alla pronuncia sulla sua eccezione di difetto di legittimazione passiva e all’erroneo accertamento dei fatti di causa; aveva anche esposto le argomentazioni in forza delle quali aveva ritenuto che le statuizioni fossero state erronee, con riguardo al fatto che, nel momento in cui aveva rigettato l’eccezionedi difetto di legittimazione passiva, il giudice non poteva anche ritenere che la società non fosse legittimata a eccepire l’inadempimento e con riguardo al fatto che erano stati dimostrati in causa i vizi del mobilio e la tempestiva denuncia dei vizi; le deduzioni, in quanto sufficientemente specifiche, erano idonee a devolvere al giudice d’appello la decisione su quelle questioni e sulle domande. 2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. dell’art. 346 cod. proc. civ.; dichiara che in primo grado l’opponente Meditek aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ma l’eccezione era stata rigettata dal Tribunale e non era stata riproposta con l’atto di appello, nel quale l’appellante aveva svolto argomenti incompatibili con l’eccezione; infatti, evidenzia che Meditek si è limitata a prendere atto della decisione sulla questione della legittimazione e a sostenere di avere titolo per fare valere la garanzia per i vizi delle opere, per cui era preclusoal giudice di appello esaminare nuovamente la questione della legittimazione. 2.1.Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della sentenza impugnata.
La sentenza ha espressamente dichiarato che non poteva essere accolta la domanda in quanto il contratto non era stato concluso dalla società Meditek e non si trattava di questione di difetto di legittimazione passiva, in quanto la domanda era stata correttamente proposta verso il soggettoche, secondo la tesi attorea, aveva assunto l’obbligazione, ma di infondatezza della domanda nel merito, in quanto il contratto era stato concluso da Saverio Martini persona fisica. Con questo contenuto, la sentenza ha preso atto che la questione della legittimazione passiva di Meditek era acquisita in causa e non era più in discussione, ma ha esaminato la diversa questione della titolarità del rapporto controverso, che ha escluso facesse capo a Meditek.
Ciò, sulla base della tradizionale distinzione tra la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consistente nella titolaritàdel potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto secondo la prospettazione della parte, e l’effettiva titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito (Cass. Sez. 1 27-3-2017 n. 7776 Rv. 644832-01, Cass. Sez. L 12-8-2016 n. 17092 Rv. 640784-01, per tutte). 3.Con il terzo motivo, intitolato con riferimento alla violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che la sentenza abbia escluso la titolarità passiva del rapporto controverso, senza considerare che Meditek non solo era stata destinataria delle fatture emesse da Nuova Artigianlegno per gli acconti, ma aveva anche eseguito i relativi pagamenti, aveva poi interloquito con l’appaltatrice riservandosi di corrispondere il corrispettivo residuo, aveva contestato l’opera con note del 17-10- 2012 e del 22-12-2012.
Specificamente la ricorrente evidenzia, riproducendone nel ricorso anche il testo, che con la missiva 22-12- 2012-documento 7 allegato alla memoria autorizzata di data 26- 11 - 22013- sottoscritta da Saverio Martini quale legale rappresentante di Meditek, era stata comunicata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società appaltatrice ed erastata chiesta anche la restituzione degli accolti versati, e perciò erastata eseguita attività che poteva svolgere solo l’effettiva contraente e non la semplice beneficiaria dell’appalto. 3.1.Il motivo, laddove proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., è fondato con riguardo all’omesso esame del fatto decisivo riferito alla comunicazione della risoluzione del contratto eseguita dalla società con la missiva del 22-12-2012.
Posto che il motivoex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è formulato in modo ammissibile, in quanto la ricorrente indica in modo preciso quando aveva prodotto il documento in questione,ne esamina in modo compiuto il contenuto e specifica anche in quali atti di causa lo aveva valorizzato, sia in primo grado che in secondo grado, il motivo è altresì fondatoper il fatto che la sentenza ha omesso qualsiasi disamina del fatto risultante dal documento. Invece , il fatto emergente dal documento era decisivo, inquanto soltanto la parte che aveva concluso il contratto poteva chiederne la risoluzione e la restituzione degli importi pagati; quindi, la sentenza avrebbe dovuto verificare se l’affermazione secondo la quale il contratto era stato concluso con la persona fisica di Saverio Martini resistesse anche a fronte delle risultanze della missiva 22-12-2012. 4.Con il quarto motivo, proposto deducendo la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1362, 1388 e 1399 cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la scrittura privata di cui al preventivo vincolasse Saverio Martini in proprio, senza considerare che nei contratti per i quali non è richiesta la forma scritta l’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato; aggiunge che sussistono elementi tali da fare ritenere indubbia l’esternazione del potere rappresentativo, con riguardo al pagamento degli acconti da parte di Meditek, alle fatture emesse a suo carico, alla circostanza che le opere erano destinate alla sede della società.
Rileva che anche l’applicazione dell’art. 1362 co. 2 cod. civ. avrebbe dovuto condurre a tale soluzione, in quanto dal comportamento complessivo delle parti anche successivo alla conclusione del contratto risultava che il legale rappresentante della società aveva agito in nome e per conto della stessa; infine sostiene che vi erano anche i presupposti per ritenere che Meditek avesse ratificato il contratto. 4.1.Il motivo è fondato sotto il profilo della dedotta falsa applicazione dell’art. 1388 cod. civ., che risulta assorbente rispetto a tutti gli altri.
La sentenza impugnata ha ritenuto che il contratto fosse stato concluso da Saverio Martini in proprio esclusivamente per il fatto che lo stesso aveva sottoscritto il preventivo “in proprio e quale persona fisica, e non nella qualità di legale rappresentante della società Meditech”, e cioè senza spendere il nome della società;sulla base di questo dato, definito “così pregnante”, ha espressamente dichiarato che erano irrilevanti gli altri elementi.In questo modo la sentenza in sostanza ha erroneamente riten uto che la spendita del nome della società dovesse necessariamenterisultare dall’atto scritto, nonostante il contratto concluso non richiedesse la forma scrittané ad substantiam né ad probationeme quindi ha erroneamente applicato le disposizioni sulla rappresentanza.
Infatti, è già stato enunciato e deve essere data continuità al principio secondo il quale, nei contratti a forma libera, l’esternazione del potere rappresentativo non richiede la espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato o formule sacramentali, ma può essere manifestata anche attraverso comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente (Cass.
Sez. 2 10-9-1019 n. 22616 Rv. 655238-01, Cass. Sez. 1 31-3-2011 n. 7510 Rv. 617392-01, Cass. Sez. 3 30-6-2005 n. 13978 Rv. 582750-01); è stato altresì enunciato il principio secondo il quale è sufficiente che anche dalle modalità e dallecircostanz e con cui il soggetto ha svolto l’attività negoziale e dalla struttura e dall’oggetto del negozio i terzi possano riconoscerne l’inerenza all’impresa sociale sì da potere presumere, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, che l’attività è espletata nella qualità di rappresentante di altro soggetto (Cass.
Sez. L 16-11-2010 n. 23131 Rv. 615558-01). 5.Con il suo primo motivo la ricorrente incidentale Meditek deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1460, 1667 e 2697 cod. civ., evidenziando come Nuova Artigianlegno non abbia dato prova di avere eseguito le opere commissionate a regolad’arte e come, al contrario, la c.t.u. svolta in altro giudizio e prodotta in causa dimostri i vizi della fornitura. 6.Con il suo secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. in ordine all’omesso esame della c.t.u., attestante anche i costi per il ripristino. 7.Entrambi i motivi di ricorso incidentale, in quantohanno oggetto questioni rimaste assorbite nel giudizio di appello, non possono essere esaminatiin questa sede e ineriscono a questioni che potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio. 8.In conclusione, sono accolti il terzo e il quarto motivo di ricorso principale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, che deciderà facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M La Corteaccoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso principale, rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila i