Court declares traffic fine dispute belongs to Peace Court by matter, not value, dismissing higher court's jurisdiction claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Peace Court's decision to decline jurisdiction based on value limits. The parties sued for administrative traffic fines totaling over €21,000, prompting the Peace Court to transfer the case to the Tribunal. The Court ruled that disputes over traffic violations fall exclusively under the Peace Court's jurisdiction by matter, regardless of the amount involved, thereby rejecting the Tribunal's claim to hear the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 204 bis, D.Lgs. n. 285/1992; Art. 7, D.Lgs. n. 150/2011: Oppositions to administrative traffic fines are exclusively within the Peace Court's jurisdiction by matter without value limits, precluding transfer to higher courts based on value thresholds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da: Tribunale di Salerno – III Sezione Civile con ordinanza del 11.12.2023 nel procedimento (RG 4549/2023) pendente tra: MURANO PIETRO, ADILETTA ANNA; AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, PREFETTURA DI SALERNO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO ha depositato conclusioni scritte. Osserva: Il Giudice di pace di Salerno, davanti al quale Pietro Murano e Anna Adiletta avevano convenuto in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione e la Prefettura di Salerno, chiedendo accertarsi l’esistenza del credito portato da talune cartelle, con le quali era stato loro intimato di pagare la complessiva somma di € 21.463,36, afferente a sanzioni amministrative inflitte per violazioni al codice della strada, maggiorate degli accessori, declinò, con la sentenza n. 893/2023, la propria competenza per valore, di cui all’art. 7 cod. proc. civ., in favore del Tribunale, davanti al quale il processo venne riassunto.
Il Giudice della riassunzione, premesso che si verte in materia di competenza distinta per materia, chiarito che la controversia concerne l’accertamento negativo di crediti scaturiti da sanzioni amministrative inflitte per violazioni al codice della strada e che, in siffatta materia il giudice di pace ha competenza esclusiva per materia, ha chiesto d’ufficio regolarsi la competenza. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Carmelo Celentano, ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del giudice di pace.
Questa Corte, con giurisprudenza ferma, ha reiteratamente chiarito che le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace, ex artt. 204 bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, senza alcun limite di valore; né, per tale motivo, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c., giacché la devoluzione della competenza in favore del giudice superiore, in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte, opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia (Sez. 2, n. 25028, 23/10/2017, Rv. 646814; conf., ex multis, Cass. nn. 10676/2020, 16791/2019, 24771/2018; da ultimo, con specifico riferimento al contenzioso insorto a riguardo del fermo amministrativo disposto per mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, Cass. n. 6790/2024).
Di conseguenza, il sollevato conflitto negativo va risolto dichiarando la competenza per materia del giudice di pace, avanti al quale vanno rimesse le parti. Non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede non vi è luogo a statuizione sulle spese. P.Q.M La Corte pronunciando sul l’istanza, annulla la sentenza n. 893/2023 del Giudice di pace di Salerno e dichiara la competenza per materia dell’anzidetto Giudice, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge. Così deciso in Roma, nella camera d