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Decreto — n. 17905/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence on early settlement proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 17905/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant argued for continued litigation, but the opposing party remained formally notified and did not withdraw the request for early termination. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a waiver, leading to the dismissal of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to an early settlement proposal within 40 days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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waiver by silence early settlement proposal extinction of proceedings 40-day period cassation appeal dismissal inattività successiva alla sospensione tacita revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 2721/2025 Numero sezionale 730/2025 Numero di raccolta generale 17905/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 2721/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché la controparte è rimasta intimata;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 26 giugno 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9