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Decreto — n. 17874/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17874/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17874/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Numero registro generale 859/2025 Numero sezionale 728/2025 Numero di raccolta generale 17874/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 859/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché le controparti sono rimaste intimate;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 17874/2025 — snciv · Corte di Cassazione: n. 859/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché le controparti sono rimaste intimate;

Parole chiave

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abbandono del procedimento inattività successiva alla sospensione ritiro dell'istanza giudiziaria tempestività dell'istanza di ricusazione tacita revoca dell'opposizione inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
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Testo completo

Numero registro generale 859/2025 Numero sezionale 728/2025 Numero di raccolta generale 17874/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 859/2025; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, poiché le controparti sono rimaste intimate;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 26 giugno 2025 Il Consigliere delegato Cesare Trapuzzano F i r m a t o D a : C E S A R E T R A P U Z Z A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 1 4 f 0 4 0 c 0 2 8 9 3 8 9