Cassation court allows appeal against first-instance judgment for improper litigation cost compensation and lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a first-instance judgment that had partially reformed a lower court decision. The appellant argued the lower court erred by compensating litigation costs based on reciprocal success and the opposing party's absence, despite the appellant's lack of interest in challenging the dismissal of a timeliness objection. The court found the lower court's reasoning flawed because it incorrectly assumed no interest existed merely because the appellant won on the merits, ignoring the financial impact of the cost compensation. Consequently, the appeal was accepted, the original judgment was annulled, and the Ministry of Justice was ordered to pay the appellant's second-instance costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The Court of Cassation holds that a party has a concrete interest in challenging a judgment dismissing a timeliness objection when that dismissal led to reciprocal litigation cost compensation, as such compensation alters the financial position regardless of the party's victory on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08252/2023 R.G. proposto da MONDUCCI JURI, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Marsala, n. 6. –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. -intimato- Avverso la sentenza n. 2519/2022 del 29/9/2022, non notificata, resa dal Tribunale di Bologna; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:
1. Con sentenza n. 2165 del 24/5-3/6/2021, il giudice di Pace di Bologna respinse l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia avverso il decreto ingiuntivo n. 3689/2020, emesso in data 3/9/2020 e notificato il 18/12/2020, con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento delle competenze spettanti all’opposto per l’attività difensiva svolta in favore di persona ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, rigettando l’eccezione di tardività dell’opposizione sollevata dall’opposto, confermando il decreto ingiuntivo e compensando le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Il giudizio di gravame, instaurato Juri Monducci, si concluse, nella contumacia del Ministero della Giustizia, con la sentenza n. 4076/2022 del 10/10/2022, con la quale il Tribunale di Bologna rigettò la censura relativa alla reiezione dell’eccezione di tardività dell’opposizione, riformò parzialmente la sentenza impugnata, non essendovi interesse del legale alla sua proposizione siccome vittorioso in primo grado, condannò il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite del primo grado del giudizio e compensò quelle del secondo grado in ragione della reciproca soccombenza e della contumacia dell’appellato.
2. Avverso la suddetta sentenza, Monducci Juri propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ritenuto che l’appellante non avesse interesse a impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione per tardività, senza considerare che il giudice aveva compensato le spese di lite proprio in ragione della reciproca soccombenza, valutata sotto questo profilo, e che tale statuizione, senza l’impugnazione, sarebbe passata in giudicato.
2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito compensato le spese di lite al di fuori dei casi previsti dalla norma, non potendo tra essi rientrare la contumacia dell’appellato. Inoltre, l’accoglimento del primo motivo di gravame avrebbe comportato il venir meno della seconda ratio decidendi, data dalla reciproca soccombenza. 3.1 I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stessa connessione, sono fondati.
Secondo quanto già affermato da questa Corte, l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda e alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non possa consistere in un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (Cass., Sez. 3, 23/8/2024, n. 23054;
Cass., Sez. 6-5, 18/02/2020, n. 3991; Cass., Sez. L., 23/5/2008, n. 13373; Cass., Sez. L., 10/11/2008, n. 26921), se non quando la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato (Cass., Sez. 2, 11/12/2020, n. 28307), oltre a imporre la prospettazione di quali lesioni siano, in concreto, derivate ai diritti e alle facoltà della parte dagli errori motivazionali contenuti nel provvedimento impugnato (vedi in tema di interruzione del processo, Cass., Sez. 3, 9/3/2012, n. 3712). Nella specie, l’interesse dell’appellante ad impugnare la reiezione dell’eccezione di tardività dell’opposizione nasceva direttamente dalla ritenuta sussistenza della reciproca soccombenza delle parti conseguente a tale statuizione, che aveva ridondato nella compensazione delle spese di lite del primo grado, con la conseguenza che erroneamente il giudice di merito ha escluso la sussistenza di un concreto interesse ad una pronuncia sul punto solo perché l’appellante era risultato vittorioso nel merito. 3.2 Si osserva altresì che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6-5, 18/2/2020, n. 3977), situazioni che non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (Cass., Sez. 6-5, 25/9/017, n. 22310;
Cass., Sez. 6-5, 14/7/2016, n. 14411) e che certamente non possono dirsi integrate nel caso di mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato (Cass., Sez. 6-2, 17/2/2022, n. 5255). Nella specie, la compensazione delle spese del giudizio d’appello è stata decisa sulla base della reciproca soccombenza, aspetto questo che può dirsi travolto dall’accoglimento della prima censura, e della contumacia del Ministero appellato, la quale non rientra però nelle ipotesi che consentono la compensazione, secondo il principio sopra richiamato.
Consegue da quanto detto la fondatezza della censura.
3. In conclusione, dichiarata la fondatezza dei due motivi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata. Non essendovi questioni di fatto da analizzare, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., disponendosi la condanna del Ministero della Giustizia a rifondere il ricorrente delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in euro 332,00, oltre accessori. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del controricorrente. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia arifondere il ricorrente delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 332,00, oltre accessoridi legge. Condanna altresì il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 350,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 1