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Ordinanza — n. 17538/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17538/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17538/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26396/2024 R.G. proposto da SIGISMONDI MARCELLO, SIGISMONDI GABRIELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PIETRO che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PISTELLI ANTONIETTA, SIGISMONDI ROBERTO, SIGISMONDI SERENA AUGUSTA, elettivamente domiciliati in ROMA -DOM. DIGITALE VIALE GIULIO CESARE, 95, presso lo studio dell’avvocato BIANCHINI ALESSANDRO cheli rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro SIGISMONDI COSTANTINA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA ANTONIO BOSIO 23, presso lo studio dell’avvocato MATONTI ANTONIO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATONTI EMILIO -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VELLETRI n. 6261/2018 depositata il 04/12/2024.

Regesto Legislator

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art. 39 c.p, art. 1158 c.c, art. 1159 bis c.c; Ordinanza — n. 17538/2025 — snciv · Corte di Cassazione: In prossimità dell’udienza, Antonietti Pistelli, Roberto Sigismondi e Serena Augusta Sigismondi hanno depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con un’unica critica , i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata fosse di segno diverso rispetto a quella pronunziata dal precedente giudice istruttore della causa, che aveva respinto la medesima eccezione. L’errore del Tribunale sarebbe consistito nel non considerare come, in sede di precisazione delle conclusioni, queste ultime fosserosolo ed esclusivamente riferite all’ipotesi di cuiall’art. 1158 c.c. e non all’art. 1159 bis c.c. Il mezzoè fondato.

Parole chiave

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litispendenza e connessione risoluzione del conflitto di competenza opposizione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza allegazioni di persecuzione contraddittorie motivi di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 39 c.p
6261/2018 R.G., fra gli attori Marcello e Gabriele Sigismondi e le controparti Antonietta Pistelli, Roberto Sigismondi, Serena Augusta Sigismondi nonché Costantina Sigismondi, ai sensi dell’art. 39 c.p.c.
art. 1158 c.c
L’errore del Tribunale sarebbe consistito nel non considerare come, in sede di precisazione delle conclusioni, queste ultime fosserosolo ed esclusivamente riferite all’ipotesi di cuiall’art. 1158 c.c.
art. 1159 bis c.c
e non all’art. 1159 bis c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26396/2024 R.G. proposto da SIGISMONDI MARCELLO, SIGISMONDI GABRIELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI PAISIELLO, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PIETRO che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PISTELLI ANTONIETTA, SIGISMONDI ROBERTO, SIGISMONDI SERENA AUGUSTA, elettivamente domiciliati in ROMA -DOM. DIGITALE VIALE GIULIO CESARE, 95, presso lo studio dell’avvocato BIANCHINI ALESSANDRO cheli rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro SIGISMONDI COSTANTINA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA ANTONIO BOSIO 23, presso lo studio dell’avvocato MATONTI ANTONIO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATONTI EMILIO -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VELLETRI n. 6261/2018 depositata il 04/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 4 dicembre 202 4 il Tribunale di Velletri dichiarava la litispendenzadel processo n. 6261/2018 R.G., fra gli attori Marcello e Gabriele Sigismondi e le controparti Antonietta Pistelli, Roberto Sigismondi, Serena Augusta Sigismondi nonché Costantina Sigismondi, ai sensi dell’art. 39 c.p.c. Affermava il provvedimento “Rilevata la precedente eccezione di litispendenza del presente giudizio in relazione al giudizio 415/2004 + 22/2007 del Tribunale Velletri, già sezione distaccata Frascati, poi oggetto di giudizio in appello 829/2014 decisa con reiezione della domanda di usucapione contenuta tra le altre domande oggetto del giudizio con sentenza 4963 del 17 luglio 2019.

Il giudice rileva a tal punto la litispendenza della domanda già al momento della sua instaurazione e comunque l’attuale preclusione del giudicato nella trattazione della domanda”, ponendo a carico degli attori l e spese di lite del grado. Marcello e Gabriele Sigismondi ha nno proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza . H a nno resistito con memoria difensiva tanto Antonietti Pistelli, Roberto Sigismondi, Serena Augusta Sigismondi, quanto Costantina Sigismondi. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimentodel ricorso.

In prossimità dell’udienza, Antonietti Pistelli, Roberto Sigismondi e Serena Augusta Sigismondi hanno depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con un’unica critica , i ricorrenti lamentano che l’ordinanza impugnata fosse di segno diverso rispetto a quella pronunziata dal precedente giudice istruttore della causa, che aveva respinto la medesima eccezione. L’errore del Tribunale sarebbe consistito nel non considerare come, in sede di precisazione delle conclusioni, queste ultime fosserosolo ed esclusivamente riferite all’ipotesi di cuiall’art. 1158 c.c. e non all’art. 1159 bis c.c. Il mezzoè fondato.

La decisione è così motivata: “Rilevata la precedente eccezione di litispendenza del presente giudizio in relazione al giudizio 415/2004 più 22/2007 del Tribunale Velletri, già sezione distaccata Frascati, poi oggetto di giudizio in appello 829/2014 decisa con reiezione della domanda di usucapione contenuta tra le altre domande oggetto del giudizio con sentenza 4963 del 17 luglio 2019, il giudice rileva a tal punto la litispendenza della domanda già al momento della sua instaurazione e comunque l’attuale preclusione del giudicato nella trattazione della domanda.

Dichiara la litispendenza e ne dispone la cancellazione dal ruolo”. L’assunto è doppiamente erroneo. Per un verso, la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi agiudici diversi, assumendo all'uopo rilievo la situazione processuale, anche sopravvenuta, rispetto all'introduzione dei giudizi per come sussistente al momento della decisione.(Sez. 2, n. 4814 del 23 febbraio 2024). Non è dunque corretto fare riferimento al momento dell’instaurazione del giudizio, quanto piuttosto al momento della decisione. Per altro verso, in caso di successiva proposizione di due giudizi aventi identico oggetto, il giudice del secondo non può dichiarare lalitispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. se in relazione al primo giudizio si sia già formato ilgiudicato (Sez. 3, n. 41505 del 24 dicembre 2021).

La causa va pertanto rimessa al Tribunale di Velletri, affinché provveda al prosieguo del giudizio, ed a cui si demanda anche la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa l’ordinanzaimpugnata e rimette gli atti al Tribunale di Velletri, con termine di legge per la riassunzione. Spese al definitivo