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Ordinanza — n. 17284/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for omitting ruling on view closure and misapplying urban zone distance rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17284/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment for failing to rule on the plaintiff's secondary claim for closing views and misapplying distance regulations. The lower court incorrectly applied rural boundary distances to a building situated in an urban zone, ignoring specific zoning documents. Consequently, the case was remanded for a new trial to properly address the view closure and correct the distance analysis.

Regesto Legislator

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Art. 6 della L. n. 1684/1962; Art. 23 del regolamento comunale: The court must correctly identify the urban zone of a property to apply the appropriate distance regulations, and an omission to rule on a secondary claim regarding view closure constitutes grounds for cassation.

Parole chiave

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urban zone classification view closure rights building distance regulations omission of ruling remand for new trial zoning documents civil procedure legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 6 della L. n. 1684/1962
10 dello stesso regolamento, che al contrario per la zona urbana rinviava solo alla disciplina dell'art. 6 della L.n.1684/1962, che prevedeva un intervallo di isolamento tra i fabbricati di sei metri, senza stabilire una distanza minima dal confine.
Art. 23 del regolamento comunale per la zona urbana
10 del regolamento suddetto alla L.n.1684/1962 risultava prescritto solo l'intervallo di isolamento di sei metri tra fabbricati, e non era applicabile la distanza minima di tre metri dal confine, stabilita dall'art. 23 del regolamento suddetto per la zona rurale.
Art. 10 del regolamento comunale per la zona urbana
1684/1962, alla quale faceva rinvio l'art. 10 del regolamento comunale per la zona urbana, come negativamente accertato in primo grado, e non la distanza di tre metri dal confine, stabilita invece dall'art.
art. 905 cod. civ
art. 112 c.p
360, primo comma c.p.c., la Tomolillo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla sua richiesta di condanna al risarcimento danni per violazione della normativa sulle distanze legali e sull'apertura delle vedute da parte della Lanni.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19105/2021 R.G. proposto da LANNI MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORTINA D'AMPEZZO 57, presso lo studio dell’avvocato ANNA CAPORICCI, rappresentatae difesa dall'avvocato ELIO RAVIELE , -ricorrenteprincipale- contro TOMOLILLO MICHELA, rappresentatae difesa dall’avvocato ENRICO PERRELLA, -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.3423/2021depositata il 7.5.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.6.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO.

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 2004, Tomolillo Michela, proprietaria di un fondo con sovrastanti fabbricati, sito nel Comune di sant’Elia Fiumerapido, via Madonna del Carmine n. 75, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino Lanni Maria, proprietaria di un fondo confinante con sovrastanti fabbricati, chiedendone, in via principale, la condanna alla demolizione dei manufatti costruiti su tale fondo, in quanto in violazione delle distanze dai confini e dai suoi fabbricati, ovvero all'arretramento di tali manufatti fino a distanza regolamentare, oltre al risarcimento dei danni ed in subordine la condanna alla chiusura delle vedute sul suo fondo.

Costituitasi, la Lanni chiedeva in via riconvenzionale accertarsi l'acquisto, per intervenuta usucapione, del diritto di mantenere le costruzioni a distanza non regolamentare, avendole realizzate da oltre venti anni. Sempre in via riconvenzionale, premesso che Tomolillo Michela aveva realizzato due manufatti a distanza non regolamentare e recanti pregiudizio al normale scolo delle acque piovane, chiedeva la condanna della stessa alla demolizione di tali manufatti, ovvero all'arretramento dei medesimi fino a distanza regolamentare. Previo espletamento di CTU e prova testimoniale, con la sentenza n. 109/2017, il Tribunale di Cassino rigettava le pretese della Tomolillo ritenendo che le costruzioni della Lanni fossero in regola sotto il profilo amministrativo e non violassero le distanze legali dal confine non pronunciandosi quindi sulla riconvenzionale di usucapione del diritto della Lanni di mantenere le costruzioni a distanza inferiore a quella legale, e in parziale accoglimento delle riconvenzionali della Lanni, condannava la Tomolillo alla demolizione del manufatto in lamiera e profilati metallici, adibito a deposito, come descritto dal CTU, sino a ristabilire il limite legale di tre metri dal confine con la proprietà di Lanni Maria stabilito dal regolamento comunale del 1965 per la zona rurale, compensando le spese di lite.

Avverso questa sentenza proponeva appello la Tomolillo, lamentando l’omessa pronuncia sulla domanda tesa ad ottenere, in via subordinata, la chiusura delle veduta aperte da Lanni Maria sul suo fondo, il travisamento del contenuto della CTU, che aveva evidenziato la distanza non regolamentare rispetto ai confini dei fabbricati della Lanni e la presenza di grondaie e di una tubatura di scarico ostruita in prossimità del confine, la mancata considerazione della prevenzione del suo fabbricato del quale era stata ordinata la demolizione rispetto ai fabbricati della Lanni, la mancata compensazione delle spese processuali per soccombenza reciproca, e chiedendo quindi l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado ed il rigetto dell'avversa domanda di demolizione accolta in primo grado.

Nella resistenza di Lanni Maria, con la sentenza n. 3423/2021 del 29.4/7.5.2021 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza gravata, riteneva inoperante il principio di prevenzione in favore della Tomolillo in quanto il fabbricato del quale era stata ordinata la demolizione ricadeva in zona rurale, nella quale il regolamento del 1965 prescriveva la distanza minima dal confine di tre metri, escludeva che vi fosse stata violazione delle distanze legali dell'art. 905 cod. civ. da parte delle vedute aperte dalla Lanni, e condannava Lanni Maria alla demolizione e/o all’arretramento sino alla distanza regolamentare di tre metri dal confine prescritta dal regolamento comunale del 1965 per la zona rurale del manufatto in blocchetti di calcestruzzo e profilati metallici e della tettoia in lamiera metallica su profili in acciaio, compensando le spese processuali del doppio grado.

Avverso questa sentenza, Lanni Maria ha proposto ricorso principale a questa Corte, affidandosi ad un unico motivo, e Tomolillo Michela ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi. Nell'imminenza dell'udienza in camera di consiglio Lanni Maria ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con l'unico motivo, fatto valere in riferimento al n.

3) dell’art.360, primo comma c.p.c., la Lanni lamenta la violazione degli articoli 10 e 23 del Regolamento edilizio comunale del Comune di Sant’Elia Fiumerapido, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 69 dell’11.8.1965, per l’errata individuazione dell’ubicazione del garage oggetto del provvedimento di demolizione e/o arretramento adottato dal Tribunale di Cassino, garage che ricadeva in zona urbana e non in zona rurale, per cui attraverso il rinvio dell'art. 10 del regolamento suddetto alla L.n.1684/1962 risultava prescritto solo l'intervallo di isolamento di sei metri tra fabbricati, e non era applicabile la distanza minima di tre metri dal confine, stabilita dall'art. 23 del regolamento suddetto per la zona rurale. 1A) Col primo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento al n.

4) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la Tomolillo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla sua richiesta di condanna al risarcimento danni per violazione della normativa sulle distanze legali e sull'apertura delle vedute da parte della Lanni. 2A) Col secondo motivo del ricorso incidentale, articolato in riferimento al n.

4) dell’art. 360, primo comma c.p.c., la Tomolillo lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., poiché la Corte di Appello di Roma avrebbe indebitamente ritenuto di compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio, nonostante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Tomolillo, con la scarna motivazione di aver tenuto in considerazione l’esito complessivo del giudizio. Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata da Tomolillo Michela, in quanto con l'unico motivo fatto valere Lanni Maria ha lamentato ai sensi dell'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 23 del Regolamento edilizio comunale del Comune di Sant'Elia Fiumerapido, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 69 dell'11.8.1965, per avere la Corte d'Appello erroneamente sussunto la fattispecie concreta esaminata, relativa al garage in blocchetti di calcestruzzo e strutture portanti in profilato di ferro, adiacente a via Madonna del Carmine, di Lanni Maria, posto sulla particella 834 del foglio 26, in zona urbana, nell'ambito applicativo dell'art. 23 del suddetto regolamento, che prescriveva per la zona rurale la distanza minima di tre metri dal confine oltre a quella di sei metri tra fabbricati, anziché nell'ambito applicativo dell'art. 10 dello stesso regolamento, che al contrario per la zona urbana rinviava solo alla disciplina dell'art. 6 della L.n.1684/1962, che prevedeva un intervallo di isolamento tra i fabbricati di sei metri, senza stabilire una distanza minima dal confine.

Nel contempo col primo motivo di ricorso, pur senza farsi menzione nella rubrica del vizio dell'art. 360 comma primo n.

5) c.p.c., si é lamentato che la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto che il porticato della Lanni, ubicato sulla stessa particella 834 del foglio 26, ricadeva in zona urbana, accodandosi alla svista del CTU, non abbia rilevato che fabbricati insistenti sulla medesima particella necessariamente dovevano essere ricompresi nella stessa zona urbana, e che dalla concessione edilizia n. 593 del 27.12.1978, dalla concessione edilizia in sanatoria n. 40 dell'11.6.1999 e dal certificato di destinazione urbanistica (documenti 5, 6 e 7 allegati alla CTU) risultava il fatto che il garage in blocchetti di calcestruzzo e strutture portanti in profilato di ferro, adiacente a via Madonna del Carmine, ricadeva in zona urbana, sottozona B 2.

Ulteriormente la ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza non abbia esaminato il profilo della preventiva costruzione del suo garage, che sarebbe stato da lei invocato, ma non si indica in quale atto, limitandosi ad escludere il rilievo dell'art. 9 della L.n.122/1989, che consente di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, solo ove il garage sia realizzato nel sottosuolo, o in preesistenti locali al piano terreno del fabbricato, e ad affermare che non poteva operare il principio della prevenzione invocato dalla appellante Tomolillo, per il di lei manufatto in lamiera e profilati metallici adibito a deposito, del quale era stata ordinata la demolizione dal giudice di primo grado.

Inteso il motivo in questi termini, al di là della formale rubrica, lo stesso deve ritenersi fondato. La Corte d'Appello, non potendo far ricadere due fabbricati di proprietà della Lanni insistenti sulla stessa particella catastale (la particella 834 del foglio 26) su zone urbane diverse solo perché così per errore indicato dal CTU, avrebbe dovuto considerare i documenti decisivi prodotti dalla Lanni ed allegati coi numeri 5, 6 e 7 alla CTU, ossia la concessione edilizia n. 593 del 27.12.1978, la concessione edilizia in sanatoria n. 40 dell'11.6.1999 ed il certificato di destinazione urbanistica, dai quali emergeva il fatto decisivo che il di lei garage in blocchetti di calcestruzzo e strutture portanti in profilato di ferro, adiacente a via Madonna del Carmine, ricadeva in zona urbana, sottozona B 2, e verificare quindi solo se tale fabbricato violasse la distanza di sei metri dal fabbricato Tomolillo prevista dall'art. 6 della L. n. 1684/1962, alla quale faceva rinvio l'art. 10 del regolamento comunale per la zona urbana, come negativamente accertato in primo grado, e non la distanza di tre metri dal confine, stabilita invece dall'art. 23 dello stesso regolamento, ma per i fabbricati ricadenti in zona rurale.

L’omesso esame sussiste e comporta la cassazione della sentenza per nuovo esame. Il primo motivo del ricorso incidentale di Tomolillo Michela, col quale si lamenta che l'impugnata sentenza non si sia pronunciata, sulla sua domanda di risarcimento danni per la violazione delle distanze legali lamentate e per l'asserita apertura di vedute illecite sul suo fondo, è inveceinfondato. La Tomolillo, infatti, ancorché la suddetta sua domanda di risarcimento danni non avesse trovato accoglimento nella sentenza del Tribunale di Cassino in primo grado, non risulta averproposto il necessario e specifico motivo di appello sul punto (vedi motivi di appello riportati dalla sentenza impugnata), limitandosi a richiamare genericamente le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, per cui la Corte d'Appello ha omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria della Tomolillo per mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione sul punto.

Il secondo motivo del ricorso incidentale, attinente al governo delle spese processuali di primo e di secondo grado, che la Corte distrettuale ha ritenuto di compensare integralmente in base all'esito complessivo della lite, deve invece ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento del ricorso principale, che imporrà al giudice di rinvio una nuova valutazione del governo delle spese di lite, sulla base dell'esito finale della controversia. Il giudice di rinvio (Corte d’Appello di Roma in diversa composizione) regolerà anche le spese di questo giudizio.

P.Q.M La Corte di Cassazione accoglie il ricorso principale, respinge il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza in rela