Cassation appeal dismissed as extinguished due to non-adherence to extinction request by opposing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the opposing condominium owners refused to adhere to the applicants' request for case termination. Although the applicants argued the lower court erred on procedural grounds regarding assembly minutes, the court found the extinction request legally irrelevant since the other parties did not accept it. Consequently, the judgment was declared void, the lower court's decision became final, and the applicants were ordered to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The cassation proceeding is extinguished if the opposing parties do not adhere to the applicant's request for termination, rendering the applicant's reasons for withdrawal legally irrelevant and preserving the finality of the lower court's decision.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.797/2020 R.G. proposto da DI MITO MARIA RITAe SARDI DANILO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZACCONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MAIKA GIACALONEe SALVATORE GIACALONE, -ricorrenti- contro TORRANI ORSOLA MARIA, TORRANI PIER GIUSEPPE, FERRARI DA GRADO ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA NOLI CALVI, -controricorrenti- nonchè contro BONOMI LISETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 113, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MATTAVELLI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO LAVIANI, -controricorrente- nonchè contro FERRARO ANTONIO, CESARIS ERMINIO, HOLLAND ANN NICOLA, PASQUE' TERNO ERMINIA, CREDEM LEASING SPA, FREDDI ALESSANDROe CARDONA LUIGI , -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.2067/2019depositata il 9.5.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza n. 5081/2017, il Tribunale di Milano accoglieva le domande dei condomini Torrani Pier Giuseppe e Orsola Maria, Ferrari da Grado Alessandra e Bonomi Lisetta, accertando, nel contraddittorio dei condomini Ferraro Antonio, Credem Leasing SPA, Freddi Alessandro, Cesaris Erminio, Cadorna Luigi, Holland Nicola Ann e Pasqué Terno Erminia, che il vano sottotetto posto al sesto piano dell’edificio condominiale sito in Milano, via Aurelio Saffi n. 17, era di proprietà comune dei condomini, e condannando i convenuti Sardi Danilo e Di Mito Maria Rita a rimuovere una porta in legno collocata in corrispondenza del passaggio fra il corridoio del sottotetto e la porzione di sottotetto insistente sopra l’appartamento di loro proprietà, ed accertando inoltre il difetto della titolarità del diritto dei predetti convenuti a sostituire le falde del tetto dell’edificio oggetto di causa con terrazzi destinati al loro uso esclusivo.
Avverso questa sentenza, Sardi Danilo e Di Mito Maria Rita proponevano appello, al quale resistevano gli originari attori. Con la sentenza n. 2067/2019 del 3.4/9.5.2019, la Corte d'Appello di Milano respingeva l’appello e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore degli originari attori. Avverso questa sentenza, Di Mito Maria Rita e Dardi Danilo hanno proposto ricorso a questa Corte, affidandosi ad un solo motivo. Torrani Pier Giuseppe e Orsola Maria e Ferrari da Grado Alessandra hanno resistito con controricorso, e lo stesso ha fatto con separato controricorso Bonomi Lisetta.
Con istanza del 13.7.2022, depositata il 18/19.7.2022, i ricorrenti hanno chiesto di pronunciare l'estinzione del pendente procedimento di cassazione, stante il sopravvenire di circostanze che a loro avviso avrebbero precluso l’utile trattazione e/o prosecuzione, ed il 23.8.2022 il Presidente della seconda sezione ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza perché non risultava notificata, come all'epoca richiesto dalla sentenza n. 19980/2014 delle sezioni unite di questa Corte. Con memoria del 19.7.2022 i controricorrenti Torrani Pier Giuseppe, Ferrari da Grado Alessandra e Torrani Orsola Maria, avendo ricevuto la notifica di quell'istanza il 13.7.2022, hanno ritenuto di non potervi aderire, essendo essa basata sull'erroneo presupposto che la sentenza del Consiglio di Stato n.3951/2021 sopravvenuta e passata in giudicato, che aveva riformato la sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato il permesso di costruire relativo alla riqualificazione del sottotetto del Condominio di Milano, via Aurelio Saffi n. 17, con creazione di un collegamento tra il sottotetto e l'unità immobiliare sottostante dei ricorrenti e con la creazione, al posto delle falde del tetto, di un terrazzo a tasca, dai predetti voluta, avesse anche deciso, con efficacia vincolante, in ordine alla proprietà condominiale del sottotetto ed all'assenso prestato dai condomini a quell'intervento lesivo dei loro diritti, rientranti invece nella giurisdizione del giudice ordinario, che aveva deciso in secondo grado in senso sfavorevole ai ricorrenti.
Nell’imminenza della camera di consiglio del 10.6.2025, sia i sopra indicati controricorrenti, che Bonomi Lisetta, hanno depositato memorie exart. 380- bis.1 c.p.c., e quest'ultima, avendo ricevuto a sua volta la notifica dell'istanza di estinzione dei ricorrenti, ha dichiarato di non aderirvi per le stesse ragioni addotte dagli altri controricorrenti. Con un unico motivo, articolato in riferimento al n.
3) dell’art. 360, primo comma c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.1137 cod. civ., in quanto la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che le delibere assembleari del 3 luglio e 7 novembre 2012 fossero annullabili perché relative ad argomenti non posti all'ordine del giorno, trattati tra le varie ed eventuali senza una preventiva informazione dei condomini sul progetto dei ricorrenti, in difetto di una specifica e tempestiva impugnazione di quelle delibere, che erano state ritenute inidonee a consentire la realizzazione di un terrazzo a livello, per mancanza di un consenso espresso da parte dei condomini.
Ritiene la Corte, che essendo stata notificata l'istanza di estinzione dei ricorrenti a tutti i controricorrenti, che non vi hanno però aderito per la regolamentazione delle spese processuali, e risultando irrilevanti le ragioni che hanno indotto i ricorrenti a rinunciare al ricorso, il giudizio di legittimità debba essere dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c., con condanna in solido dei ricorrenti, in base al secondo comma di tale ultimo articolo, al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità dai medesimi sostenute, alle quali i ricorrenti hanno dato causa, e con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
L'esito del giudizio preclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n.115/2002. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore di Torrani Giuseppe, Torrani Orsola Maria e Ferrari da Grado Alessandra in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed in favore di Bonomi Lisetta in € 200,00 per spese ed € 3.500,00