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Ordinanza — n. 17274/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal with cost compensation by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17274/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct following a voluntary withdrawal by the appellant and acceptance by the controricorrente. The appellant, IMPAR Costruzioni, had challenged the lower court's dismissal of their appeal regarding condominium assembly nullity, while Andreini Gabriella resisted with a controricorso. The court ruled that the procedural outcome was determined by the parties' mutual agreement to withdraw the case on June 6, 2025, rendering further legal analysis unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When both the appellant and controricorrente mutually withdraw an appeal with cost compensation, the proceedings are declared extinct without further examination of the merits.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal cost compensation procedure extinction of proceedings controricorso acceptance condominium litigation responsabilità dell'architetto difetti di costruzione imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
3040/2020 RG debba essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., nulla disponendo per le spese processuali in base alla previsione dell'ultimo comma di quell'articolo quanto alla Andreini, che ha aderito alla rinuncia, ed in quanto il Condominio é rimasto intimato.
artt. 339 c.p
360, comma 1°, n.4) c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 339 c.p.c.
artt. 102 c.p
c.p.c., la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 102 c.p.c., 339 c.p.c.
art. 102 c.p
art. 391 c.p
3040/2020 RG debba essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., nulla disponendo per le spese processuali in base alla previsione dell'ultimo comma di quell'articolo quanto alla Andreini, che ha aderito alla rinuncia, ed in quanto il Condominio é rimasto intimato.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3040/2020 R.G. proposto da IMPAR COSTRUZIONI DI ARCA GIULIANA E ARCA ROBERTO SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato FABIO TRINCA , rappresentat a e difes a dall'avvocato ROBERTO MURGIA, -ricorrente- contro ANDREINI GABRIELLA, rappresentat a e difes a anche disgiuntamentedagli avvocati MARCO PISANO e CARLO TACK, -controricorrente- nonchè contro CONDOMINIO TORRE DELLE STELLE di MARCALAGONIS e SINNAI, -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARIn.866/2019depositata il 29.10.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.6.2025dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Andreini Gabriella, premettendo di essere proprietaria di un immobile nel Condominio Torre delle Stelle in Maracalagonis e Sinnai, adiva il Tribunale di Cagliari per sentir dichiarare la nullità delle delibere assembleari del 17.1.2009, del 13.1.2007 e del 25.3.2006, queste ultime istitutive della figura dei rappresentanti di zona, nonché dell’art. 9 del regolamento condominiale, nella parte in cui esso ammetteva la sostituzione da parte dei rappresentanti di zona dei condomini assenti in assemblea o non deleganti, anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea.

Costituitosi in giudizio il Condominio, con la sentenza n. 2264/2016 del 21.7.2016, il Tribunale di Cagliari dichiarava la nullità dell’art. 9 del predetto regolamento ove prevedeva i rappresentanti di zona e, per l’effetto, delle deliberazioni approvate nella seduta assembleare del 17.1.2009, rigettando nel resto. La IMPAR Costruzioni di Arca Giuliana e Arca Roberto s.n.c., esponendo di essere condomina del complesso Torre delle Stelle e di non aver ricevuto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene la natura contrattuale del regolamento ne imponesse la notifica a tutti i condomini, ed essendo rimasto inerte l'amministratore condominiale, interponeva appello avverso la predetta sentenza.

Si costituivano nel giudizio di secondo grado, con separati atti, il Condominio Torre delle Stelle e Andreini Gabriella. Con la sentenza n. 866/2019 del 24/26.10.2019, la Corte d'Appello di Cagliari dichiarava inammissibile il gravame, accogliendo l’eccezione sollevata dal Condominio in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell’appellante, il quale, agendo in qualità di litisconsorte pretermesso nel primo grado di giudizio, sarebbe stato legittimato, al più, a proporre opposizione di terzo ex art. 404, comma 1° c.p.c., ma non l'appello, e riteneva assorbita l'eccezione di tardività dell'appello perché proposto quando il potere d'impugnazione della sentenza di primo grado dell'amministratore condominiale era ormai consumato.

Avverso tale sentenza la IMPAR Costruzioni di Arca Giuliana e Arca Roberto s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, e Andreini Gabriella ha resistito con controricorso, mentre il Condominio Torre delle Stelle è rimasto intimato. In data 6.6.2025 la IMPAR Costruzioni di Arca Giuliana e Arca Roberto s.n.c. ha depositato la rinuncia al ricorso notificata ad Andreini Gabriella con compensazione delle spese processuali, ed in pari data quest'ultima ha accettato tale rinuncia. Col primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4) c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 339 c.p.c. e 404 c.p.c..

Il Giudice di seconde cure avrebbe omesso di rilevare che la ricorrente, pur essendo titolare di un interesse personale a far valere la nullità della pronuncia di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario, al fine di impedirne il passaggio in giudicato nei confronti del Condominio ed il riverberarsi dei relativi effetti anche su di sé, non poteva considerarsi soggetto terzo rispetto alla sentenza gravata, poiché portatrice di un interesse comune al complesso condominiale. Con la seconda censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.

4) c.p.c., la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata e del procedimento per violazione degli artt. 102 c.p.c., 339 c.p.c. e 404 c.p.c.. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la IMPAR Costruzioni avesse eccepito la violazione del litisconsorzio necessario esclusivamente nei suoi confronti e non, per converso, nei riguardi di tutti i condomini pretermessi, limitando la portata della doglianza alla lesione subita dalla sola appellante, in violazione dell’art. 102 c.p.c.. Ritiene la Corte, che avendo la IMPAR Costruzioni ritualmente rinunciato il 6.6.2025 al ricorso con compensazione delle spese processuali, con rituale accettazione della rinuncia in pari data da parte della controricorrente Andreini Gabriella, il procedimento n. 3040/2020 RG debba essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c., nulla disponendo per le spese processuali in base alla previsione dell'ultimo comma di quell'articolo quanto alla Andreini, che ha aderito alla rinuncia, ed in quanto il Condominio é rimasto intimato. P.