Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Vito Mascolo, had not responded to the court's proposal for judgment termination, while the respondent, Banca Monte dei Paschi di Siena, argued for dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within the prescribed term constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation judgment.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12174/2024 R.G. proposto da: MASCOLO VITO, elettivamente domiciliato in ALTAMURA VIA LIRI 2, presso il proprio studio dell’avvocato MASCOLO -ricorrente- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato PIRROTTINA DAVIDE (PRRDVD65S27H501L) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARI n.15041/2022 depositata il 17/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12174/2024 Numero sezionale 713/2025 Numero di raccolta generale 17187/2025 Data pubblicazione 26/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 11/06/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 12174/2024 Numero sezionale 713/2025 Numero di raccolta generale 17187/2025 Data pubblicazione 26/06/2025