Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The parties involved were the Zito heirs and the Ferrigno family, with the appellant's silence interpreted as a formal renunciation of the right to proceed. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated and ordered the appellant to bear the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following the court's proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3746/2023 R.G. proposto da: ZITO MARIA CARMELINA N.Q. EREDE CUSIMANO ANNA MARIA, ZITO NICOLINA N.Q. DI EREDE CUSIMANO ANNA MARIA, domiciliate ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato ORLANDO DAVIDE (RLNDVD78T19G273L) -ricorrenti- contro FERRIGNO CAROLINA, FERRIGNO CARMELA, FERRIGNO PATRIZIA, RIZZO VINCENZO MIRKO, elettivamente domiciliati in LIVORNO VIA PIERONI 27, presso lo studio dell’avvocato VISALLI PIETRO (VSLPTR39L11E625D) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro ZITO GIUSEPPE -intimato- Numero registro generale 3746/2023 Numero sezionale 708/2025 Numero di raccolta generale 16939/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1324/2022 depositata il 29/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/06/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 3746/2023 Numero sezionale 708/2025 Numero di raccolta generale 16939/2025 Data pubblicazione 24/06/2025