Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal on March 25, 2025. The underlying dispute involved a condominium's enforcement of a debt judgment against the appellant, which the lower court had previously rejected. The court ruled that the withdrawal automatically terminated the proceedings, mandating the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: Withdrawal of appeal extinguishes the proceedings; the withdrawing party bears the costs unless the opposing party joins the withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20436/2020R.G. proposto da: GRANIERI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato Emilia Todarello. -Ricorrente – Contro CONDOMINIO VIA CONCA D’ORO 300 ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristina Varano. -Controricorrente – Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22768/2019 depositata il 27/11/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del10 giugno 202 5 . FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Roma , con sentenza n. 22768 del 2019, ha respinto l’appello proposto da Giuseppe Granieri contro la sentenza di primo grado n. 37257/2015 del Giudice di pace di Roma che, in Condominio parziale accoglimento dell’opposizione proposta dallo stesso Granieri avverso il decreto ingiuntivo n. 6275/2014, ottenuto contro di lui dal Condominio di via Conca d’Oro n. 300, Roma, per la complessiva somma di euro 1.914,72, oltre interessi e spese legali, ha condannato l’opponenteal pagamento della minor somma di euro 1.672,72, oltre interessi e spese legali.
2. Contro la predetta sentenza Giuseppe Granieri ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, cui il Condominio ha resistito con controricorso.
3. In data 25 marzo 2025, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso del ricorrente, che la c ancelleria , in data 26 marzo 2025, ha comunicato alle parti costituite come previsto dall’attuale art. 391 comma 3 c.p.c.; pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio con ordinanza (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 19169/2017; Cass. Ordinanza n. 2390/2024), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in mancanza di adesione alla rinuncia da parte del controricorrente(v. artt. 390 e 391 c.p.c.).
4. Il ricorrente non deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (v. Sez. 1, n. 4591 / 2024, e la giurisprudenza ivi richiamata). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.500,00, per compenso, oltre euro 200 ,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda S