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Ordinanza — n. 16828/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal admissibility and transaction validity despite marginal signature and subsequent appeal filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16828/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal's inadmissibility objection and the claim that a prior transaction was void due to a subsequent appeal. It held that a marginal signature suffices for document validity and that a party's failure to execute a settlement does not automatically invalidate it. Consequently, the appellate judgment was quashed and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2719 c.c.; Artt. 1965, 1321, 1173 c.c.: A marginal signature on a multi-page document is sufficient for validity, and a party's subsequent failure to execute a settlement does not render the transaction void without mutual dissent.

Parole chiave

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marginal signature validity transaction admissibility subsequent appeal effect contractual settlement appellate jurisdiction iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori committente della costruzione licenza edilizia passata in giudicato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2719 c.c.
Artt. 1965, 1321, 1173 c.c.
Art. 100 c.p.c.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere omesso di dichiarare la inammissibilità dell’appello per cessazione della materia del contendere in conseguenza della transazione.
art. 2719 c.c
art. 100 c.p
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere omesso di dichiarare la inammissibilità dell’appello per cessazione della materia del contendere in conseguenza della transazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16256/2013
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18261/2020 R.G. proposto da: MARTURANA GAETANO GIOACHINO MARIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI MICELI SALVATORE (DMCSVT52S04B602Y) -ricorrente- contro EDIL COSTRUZIONI DI V. LI CALZI C SRL -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2063/2019 depositata il 22/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA La presente causa trae origine da un contratto preliminare per la vendita di un letto edificabile, intercorso fra la Edil Costruzioni di V.

Li Calzi C. s.r.l. e Marturana Gaetano. Il Tribunale in primo grado ha dichiarato la risoluzione del contratto e, ritenuta l’infondatezza dei reciproci addebiti, ha condannato ciascuna pare a restituire le prestazioni ricevute. La Corte d’appello, adita con l’appello principale dell’impresa e incidentale del Marturana, ha riformato la decisione, accertando la prioritaria responsabilità della promissaria e riconoscendo quindi il diritto del Marturana, appellante incidentale, a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra. In via prioritaria, la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal Marturana, fondata su un accordo sottoscritto dalle parti l’1 aprile 2016 «dovendosi rilevare l’assoluta incertezza in ordine alla sua riconducibilità e quindi opponibilità alle parti in causa per la sottoscrizione effettuata solo in calce e non nelle pagine precedenti; ciò unitamente al fatto che, con comportamento concludente, la società Edil ha proposto appello, in contrasto con il tenore della scrittura dimostrando di non volervi dare esecuzione».

Per la cassazione della sentenza Marturana Gioacchino Mario ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Edil Costruzione rimane intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., per avere la corte d’appello riscontrato la carenza di un requisito formale non richiesto per la validità della scrittura privata; inoltre, la controparte non aveva in alcun modo disconosciuto la conformità all’originale della copia della transazione tempestivamente prodotta nel giudizio. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1321 e 1173 c.c. La sentenza è oggetto di censura per avere negato la rilevanza del documento, con il quale le parti avevano definito in via transattiva la «lite giudiziaria definita con la sentenza n. 456/16, rinunciando entrambe, per l’effetto, alle sue statuizioni ed alla sua impugnazione», in forza della considerazione che una delle parti, avendo proposto appello, aveva dimostrato di non volervi dare esecuzione».

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere omesso di dichiarare la inammissibilità dell’appello per cessazione della materia del contendere in conseguenza della transazione. Il primo motivo è manifestamente fondato. La sottoscrizione della scrittura privata in calce al documento è sufficiente a imputare alla persona che sottoscrive il contenuto del documento; anzi talvolta la giurisprudenza ha sostenuto che anche la sottoscrizione apposta non incalce al documento, bensì a margine dello stesso fa presumere, in mancanza di prova contraria, l'espressione di una volontà di adesione della parte, che il giudice dovrà, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta (Cass. n. 16256/2013).

La eventuale firma a margine di ogni foglio non è richiesta al fine del requisito legale della sottoscrizione, ma ha solo la diversa funzione, nel caso di documento che consta di più fogli, di impedire la sostituzione di uno dei fogli che compongono il documento. È manifestamente fondato anche il secondo motivo: la transazione non viene meno solo perché una delle parti abbia dimostrato di non volervi dare esecuzione, richiedendosi a tal fine il mutuo dissenso. È assorbito il terzo motivo. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame dell’impugnazione, tenendo conto del documento di cui sopra.

Alla Corte di rinvia si demanda la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera