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Ordinanza — n. 16616/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against condominium judgment, ruling administrative manager not liable for costs when third-party claim succeeds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16616/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the administrative manager's liability for litigation costs, finding the lower court erred in assigning full expenses to him. While the manager's claim against the condominium was upheld, the condominium's counterclaim against a delinquent owner succeeded, making the owner the sole loser. Consequently, the court ruled that the manager should not bear the entire cost burden and remanded the case for a proper allocation of expenses.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: When a third-party claim succeeds against a co-defendant, the original plaintiff is not considered the losing party and should not bear the full litigation costs.

Parole chiave

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condominium law litigation costs third party claim administrative manager cost allocation civil procedure appellate review compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, n.
Art. 91 c.p.c.
B) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 92 c.p.c.
art. 91 c.p
B) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26194/2022 R.G. proposto da AMODIO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTI DEL CLITUNNO 25, presso lo studio dell’avvocato AMODIO FERNANDO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro TROMBETTA FRANCESCO, CONDOMINIO LA CERTOSA -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CATANZARO n. 726/2022 , depositata il 23/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Su ricorso di Mario Amodio, il Giudice di pace di Catanzaro emetteva il decreto n. 432/2015, con il quale ingiungeva al Condominio La Certosa di pagare al ricorrente la somma di euro 3.757,71, quale compenso per l’attività di amministratore svolta dal 2009 al 2013, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.

Il Condominio proponeva opposizione avverso il decreto; in via riconvenzionale faceva valere domanda di manleva nei confronti di un condomino moroso, Francesco Trombetta, che veniva chiamato in causa; nel corso del giudizio il Condominio versava parte delle somme ingiunte. Con la sentenza n. 1540/2017 il Giudice di pace, riconosciuto l’intervenuto parziale pagamento delle somme, revocava il decreto ingiuntivo e accertava che il Condominio La Certosa era debitore della residua somma di euro 932,66; respingeva la domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti del condomino moroso, ritenendo che non costituisse prova dell’esistenza del credito nei suoi confronti il bilancio approvato dall’assemblea condominiale.

2. Il Condominio impugnava tale sentenza per non avere il Tribunale ritenuto assolto il proprio onere probatorio in relazione al credito vantato nei confronti di Trombetta. Si costituivano, separatamente, Amodio e Trombetta. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 726/2022, accoglieva l’appello del Condominio, riconoscendo valore probatorio al bilancio consuntivo approvato dall’assemblea condominiale con delibera non impugnata, e in riforma della sentenza di primo grado condannava Francesco Trombetta a “corrispondere al Condominio La Certosa la somma di euro 1.490,74, manlevando il Condominio da ogni onere per credito di Amodio Mario”; condannava gli appellati Francesco Trombetta e Mario Amodio al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Mario Amodio. Gli intimati Francesco Trombetta e Condominio La Certosa di Via Papa Giovanni XXIII 60, in Davoli Marina, non hanno proposto difese. Il ricorrente ha depositato “note scritte”, con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è affidato a due motivi, che contestano entrambi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’appellante Condominio. A) Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: il Tribunale, nel condannare entrambi gli appellati al pagamento delle spese processuali, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la richiesta del Condominio consisteva nel riconoscimento del credito avanzato nei confronti del Trombetta e nella condanna di quest’ultimo a corrispondere le somme dovute a Mario Amodio, manlevando il condominio; non era stata esperita alcuna richiesta di condanna di Mario Amodio.

B) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.: il Tribunale ha erroneamente condannato alle spese di giudizio Mario Amodio, mai dichiarato soccombente; al contrario, avrebbe dovuto condannare alle spese il solo Trombetta, unico soggetto risultato debitore nei confronti del Condominio. I motivi sono fondati. Il Tribunale afferma, in motivazione, che “le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste integralmente a carico della appellata per entrambi i gradi di giudizio”, così sembrando considerare che vi fosse una sola parte appellata, e poi in dispositivo condanna “gli appellati al pagamento in favore di parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.

Certamente il ricorrente non è parte soccombente alla luce dell’esito complessivo della lite. L’amministratore Amodio, originario attore, ha infatti visto accolta la domanda da lui proposta nei confronti del Condominio, che ha scelto di chiamare in garanzia il condomino, chiamata in garanzia che in appello si è rivelata fondata, tanto che il condomino Trombetta è stato condannato a manlevare il Condominio. Costituendosi in appello Amodio si è, d’altro canto, limitato a chiedere la conferma della condanna al pagamento delle somme a lui dovute, precisando che la sussistenza o meno di un credito del Condominio verso Trombetta “non risulta in modo assoluto di competenza del sig.

Amodio”.

2. La condanna integrale di Amodio a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio si pone pertanto in contrasto con le regole in materia di regolamentazione delle spese dettate agli artt. 91 e 92 c.p.c. e impone la cassazione della sentenza impugnata sul punto, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, che provvederà pure in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro, in persona di diverso