Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16600/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses succession appeal due to parties' mutual waiver of litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16600/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the civil proceeding extinct following a mutual waiver of the appeal and acceptance of the waiver by both parties. Antonio Schimperna had appealed a second-instance judgment regarding his father's estate, which was originally ruled based on a 2006 will but later reformed to apply a 2009 will naming him as heir. The court ruled that the procedural extinction under Article 391 of the Civil Procedure Code took precedence, rendering the appeal moot.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: When parties mutually waive the appeal and accept the waiver, the proceeding is extinguished without the application of additional unified contribution obligations.

Parole chiave

Generato dall'IA
succession law mutual waiver procedural extinction unified contribution Civil Procedure Code appeal waiver estate dispute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FELICE MANNA Presidente LINALISA CAVALLINO Consigliere GIUSEPPE TEDESCO Consigliere ANTONIO MONDINI Consigliere CESARE TRAPUZZANO Consigliere Oggetto: SUCCESSIONI Ud.12/06/2025 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33207/2019 R.G. proposto da: SCHIMPERNA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato POLI ROBERTO -ricorrente- contro SCHIMPERNA SUSANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato LEO CARLO e dall'avvocato SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3430/2019 depositata il 21/05/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Udite le conclusioni della Procura Generale, in persona del dottor Aldo Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio Numero registro generale 33207/2019 Numero sezionale 1785/2025 Numero di raccolta generale 16600/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Premesso che: 1.Antonio Schimperna ricorreva, con tre motivi avversati da Susanna Schimperna con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3430 del 2019 con cui, in accoglimento dell’appello di Susanna Schimperna, era stata riformata la sentenza che aveva dichiarato aperta la successione di Severina Schimperna, non secondo il testamento olografo datato 25 aprile 2006 in forza del quale quest’ultima aveva nominato erede il padre di Susanna Schimperna, ma secondo il testamento redatto il 10 settembre 2009 con nomina di Antonio Schimperna quale erede universale;

2. ricorrente e controricorrente, con atto sottoscritto il 12 maggio 2025, hanno rinunciato e, rispettivamente, accettato la rinuncia al ricorso significando di avere anche “già regolato” le spese del giudizio; 3.in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

4. non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n.23175); la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2025. Numero registro generale 33207/2019 Numero sezionale 1785/2025 Numero di raccolta generale 16600/2025 Data pubblicazione 20/06/2025 Il Presidente Felice Manna Numero registro generale 33207/2019 Numero sezionale 1785/2025 Numero di raccolta generale 16600/2025 Data pubblicazione 20/06/2025