Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were the Cristofaro siblings against Costa and Loiarro, with the lower court having already issued a judgment. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 552/2025 R.G. proposto da: CRISTOFARO ERNESTO SALVATORE, CRISTOFARO ROCCO, ROSANÒ VINCENZINA, rappresentati e difesi dall'avvocato GULLI' SALVATORE -ricorrenti- contro COSTA MARISA, rappresentata e difesa dall'avvocato LANATA' ROBERTO -controricorrente- LOIARRO FRANCESCO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1286/2024 depositata il 20/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 552/2025 Numero sezionale 702/2025 Numero di raccolta generale 16444/2025 Data pubblicazione 18/06/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Roberto Lanatà dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 09/06/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 552/2025 Numero sezionale 702/2025 Numero di raccolta generale 16444/2025 Data pubblicazione 18/06/2025