Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Mauceri, did not act on the proposal for judgment definition, while the respondent, Paradiso, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2305/2025 R.G. proposto da: MAUCERI CORRADO, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA DUCA D'AOSTA 5, presso lo studio dell’avvocato MARCHI LUCA (MRCLCU64H28D612B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PARADISO DANIELE, elettivamente domiciliato in PERUGIA VIA XX SETTEMBRE N. 76, presso lo studio dell’avvocato AMICI FABIO (MCAFBA68C07D653X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Orsini Chiara Egle (RSNCRG89R58C745C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.800/2024 depositata il 19/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 2305/2025 Numero sezionale 700/2025 Numero di raccolta generale 16426/2025 Data pubblicazione 18/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10/06/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 2305/2025 Numero sezionale 700/2025 Numero di raccolta generale 16426/2025 Data pubblicazione 18/06/2025