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Ordinanza — n. 16357/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation of Cassation ruling due to alleged interpretative error rather than factual mistake.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16357/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared an appeal for revocation inadmissible because the appellant's arguments targeted the Court's legal interpretation of contract documents rather than a factual error. The appellant claimed the Court incorrectly identified property boundaries and contract amounts, but the Court found these were matters of judicial evaluation. Consequently, the Court ruled that such interpretative activities do not constitute the specific type of factual error required to trigger a revocation under Article 395 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.: The error of perception under this provision requires an absolute and immediately evident mistake regarding facts excluded by the case file, excluding any error of judgment or interpretative activity regarding the content of documents.

Parole chiave

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revocation appeal factual error interpretative error Code of Civil Procedure contract interpretation property transfer judicial evaluation rivalutazione dei salari

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
L’errore di fatto riparabile, ai sensi dell ’ art. 395 n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
il ricorso, pertanto, è inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, sono a carico dellaricorrente; 5.ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 702 bis c.p
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 8241/1990, 2514/2011
Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024
Recentemente, le Sezioni Unite della Corte (Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv.
Cass. n. 25200/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25510/2024 R.G. proposto da: GAIDA VERONICA VALERIA, rappresentata e difesa dall’avvocato Caterina Ada De Tilla e dall’avvocato Nicola Ferraro. -Ricorrente – Contro LANZILLOTTA MARIA, rappresentata e difes a dall ’ avvocato Sergio Carabellese. -Controricorrente – E contro STEA GEROLAMA, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Leone. -Controricorrente – Avverso la sentenza d el la Suprema Corte di Cassazione n. 13661/2024 depositata il 16/05/2024. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del12 giugno 202 5 . REVOCAZIONE Rilevato che:

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 1° /10/ 2012 Gerolama Stea ha domandato al Tribunale di Bari di condannare Veronica Valeria Gaida e Maria Lanzillotta a consegnarle un assegno di euro 10.000 e al risarcimento del danno, assumendo, da un lato, di avere venduto alla Gaida, con atto di compravendita ai rogiti d el la notai a Lanzillotta del 21/01/2011, un immobile posto in Torre a Mari (Bari) , con incarico conferito dalle parti alla notai a, a margine del rogito , di trattenere in deposito fiduciario un assegno di euro 10 .000 e di consegnarlo alla venditrice al momento della regolarizzazione catastale del “ torrino ” soprastante l’appartamento oggetto della vendita; dall’altro, che pur avendo adempiuto all’obbligazione prevista dalla scrittura a latere del rogito , l’assegno non le era stato consegnato.

Il Tribunale, disposta la separazione dei giudizi, con ordinanze del 20/06/2013 e del 21/08/2015, ha respinto le domande proposte dalla ricorrente rispettivamente nei confronti della notaia e della compratrice, a causa dell’assenza di un valido titolo di proprietà del lastrico solare soprastante il “torrino” di cui alla scrittura privata a lateredel rogito del 21/01/2011. La Corte d’appellodi Bari, con sentenza n. 1836 del 2018, riuniti i gravami, ha respinto gli appelliproposti dall’attrice;

2. la Corte di cassazione, con sentenza n. 13661 del 2024 (e non n. “1091/2024” , come erroneamente indicato in ricorso ) , in accoglimento del ricorso proposto da Gerolama Stea, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata;

3. Valeria Veronica Gaida ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 13661/2024 del 16/05/2024, sulla base di due motivi. Gerolama Stea e Maria Lanzillotta hanno resistito con distinti controricorsi. In prossimità dell’udienza, Valeria Veronica Gaida e Gerolama Stea hanno depositato memorie. Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi degli artt. 391 bis, 395 n. 4 c.p.c., che la sentenza di cui è chiesta la revoca , per un a mera svista, avrebbe affermato un fatto che, in realtà, è incontrovertibilmente escluso dagli atti di causa, ossia che la compravendita del 21/01/2011 includesse il lastrico solare soprastante il “torrino”, il che , ad avviso della ricorrente, avrebbe indotto la Corte a supporre erroneamente che (v. pag. 5 della sentenza) “la proprietà del bene compravenduto era già stata trasferita dai paciscenti e che, quindi, nessuna incertezza residuava, sul punto, tra i medesimi”, inducendola a giudicare non coerente con il criterio letterale, quale canone primario d’interpretazione del contratti, il testo della scrittura a latere prescelta dalla Corte di Bari, nel senso che essa sottintendesse anche “la risoluzione delle supposte problematiche residue circa la proprietà del torrino e del soprastante lastrico”.

La ricorrente rimarca che, al contrario, il lastrico solare non era stato oggetto della compravendita, tant’è vero che né eramenzionato nel rogito né era rappresentato nell’allegata planimetria , e conclude che la S.C. avrebbe deciso diversamente la causa se avesse esattamente individuato l’oggetto della compravendita;

2. il secondo motivo denuncia l’errore di fatto della sentenza revocanda, sempre a causa dell’erronea interpretazione degli atti, sia nella parte in cui esclude che i contraenti avessero pattuito, nel rogito, la riduzione del prezzo di vendita da euro 300.000 a euro 290.000, sia lì dove afferma che sol tanto nella scrittura privata a latere del rogito era stato previsto un assegno di euro 10.000 , da lasciare in deposito fiduciario alla notai a rogante , e da consegnar e alla venditrice o da restituire all’acquirente al verificarsi o meno della “sistemazione catastale”, per trarne la conclusione, altrettanto fallace, circa la non corretta interpretazione del contratto di compravendita da parte del giudice d’appello;

3. i due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; i vizi lamentati non sono configurabili come errore di fatto revocatorio secondo la costante accezione de lla giurisprudenza di legittimità. L’errore di fatto riparabile, ai sensi dell ’ art. 395 n. 4 c.p.c. , attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in una mera svista di carattere materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in un modo parimenti indiscutibile.

Pertanto, non può ritenersi errore di fatto quello che si sostanzia in una erronea interpretazione di un contratto, dovuto a deficiente o incongruo esame del suo contenuto e conseguentemente in una erronea qualificazione giuridica del medesimo, risolvendosi tale giudizio in un vizio del procedimento esegetico che non dà luogo a denuncia per revocazione (Cass. nn. 8241/1990, 2514/2011). Recentemente, le Sezioni Unite della Corte (Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024, Rv. 671759 - 01) hanno enunciato il principio che, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.:

a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);

b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;

c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;

d) deve essere essenziale e decisivo;

e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. Nella fattispecie all’attenzione del Collegio, le censure si appuntano contro l’esegesi del rogito e della scrittura privata a latere datati 21/01/2011 operata dalla S.C. sia in relazione all’individuazione dei beni oggetto di trasferimento (e alla questione se la vendita includesse o meno il lastrico solare), sia in relazione al corrispettivo pattuito (euro 300.000 o euro 290.000) e all’incidenza che, rispetto al suo ammontare, avrebbe avuto la regolarizzazione dell’intestazione catastale, alla quale si era obbligata la venditrice, e per la quale le parti avevano consegnato alla notaia rogante, in deposito fiduciario,un assegno di euro 10.000 . In sostanza, non si fa valere un errore di percezione, ma si contesta un’attività valutativa che, se fosse davvero carente , integrerebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto deducibile come viziorevocatorio (Cass. n. 25200 /2023 ) .

4. il ricorso, pertanto, è inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, sono a carico dellaricorrente; 5.ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di Stea Gerolama in euro 3.500 ,00, oltre al le spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, antistatario, e in favore di Maria Lanzillotta in euro 2.500 ,00, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Cos