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Ordinanza — n. 16355/2025 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation rules that appellate jurisdiction for administrative opposition appeals lies with the court of the peace judge's district.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16355/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Tribunals of Aquila and Avezzano regarding an appeal from an administrative opposition. The lower court initially applied the 'treasury forum' rule, but the Supreme Court clarified that this rule does not apply to appeals in administrative opposition cases. Consequently, the Court ruled that the appellate jurisdiction belongs to the Tribunal of Avezzano, the district where the original peace judge sat.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 comma 2 d.lgs. 150/2011; Art. 341 c.p.c.: The 'treasury forum' rule is inapplicable to appeals against administrative opposition judgments, and jurisdiction belongs to the court of the district where the first-instance peace judge is seated.

Parole chiave

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competence territorial opposizione sanzioni amministrative foro erariale Giudice di pace appello ordinario risoluzione del conflitto giurisdizionale opposizione di terzo opposizione al divorzio

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011
Art. 7 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2011
Art. 25 c.p.c.
Il Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice di appello, con ordinanza del 15/03/2024, si dichiarò incompetente ritenendo applicabile la regola del foro erariale ex art. 25 c.p.c., con la conseguenza che l’appello avrebbe dovuto essere incardinato presso il Tribunale dell’Aquila.
Art. 341 c.p.c.
25 c.p.c., ma quella generale sulla competenza per territorio,sicché l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Avezzano doveva proporsi, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., (testualmente, v.
Art. 45 c.p.c.
Il Tribunale dell’ Aquila, avanti al quale la causa è stata riassunta, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sul rilievo che, nei giudizi di opposizione non trova applicazione, nemmeno per il grado di appello, la regola del foro erariale di cui all’art.
Art. 7 r.d. n. 1611 del 1933
art. 25 c.p
Il Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice di appello, con ordinanza del 15/03/2024, si dichiarò incompetente ritenendo applicabile la regola del foro erariale ex art. 25 c.p.c., con la conseguenza che l’appello avrebbe dovuto essere incardinato presso il Tribunale dell’Aquila.
art. 45 c.p
Il Tribunale dell’ Aquila, avanti al quale la causa è stata riassunta, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sul rilievo che, nei giudizi di opposizione non trova applicazione, nemmeno per il grado di appello, la regola del foro erariale di cui all’art.
art. 341 c.p
25 c.p.c., ma quella generale sulla competenza per territorio,sicché l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Avezzano doveva proporsi, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., (testualmente, v.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 23285/2010
Cass. Sez. U. n. 23285/2010; in termini, Cass.
Cass. n. 5249/2018
Cass. n. 10677/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul conflitto di competenza, iscritto al n. 23718/2024 R.G. , sollevato dal Tribunale dell’Aquila, con ordinanza depositata il 05/11/2024, nel procedimento tra Salvatore Marino e la Prefettura dell’Aquila, n. 1168/2024 R.G., del medesimo ufficio; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Avezzano; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del12 giugno 2025. Rilevato che:

1. il Giudice di pace dell’Aquila , con sentenza del 28/10/2022, decidendo sull’opposizione proposta da Salvatore Marino avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia per un a violazione amministrativa , declinò la propria competenza per territorio in favore del Giudice di pace di Avezzano, quale giudice del luogo in cui era stata commessa la violazione ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011. Regolamento di competenza L’opponente riassunse la causa davanti al Giudice di p ace di Avezzano, il quale, con sentenza n. 223/2023, respinse l’opposizione. Il Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice di appello, con ordinanza del 15/03/2024, si dichiarò incompetente ritenendo applicabile la regola del foro erariale ex art. 25 c.p.c., con la conseguenza che l’appello avrebbe dovuto essere incardinato presso il Tribunale dell’Aquila.

2. Il Tribunale dell’ Aquila, avanti al quale la causa è stata riassunta, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sul rilievo che, nei giudizi di opposizione non trova applicazione, nemmeno per il grado di appello, la regola del foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c., ma quella generale sulla competenza per territorio,sicché l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Avezzano doveva proporsi, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., (testualmente, v. pag. 4 dell’ordinanza) “innanzi al Tribunale nel cui distretto è ricompreso l’ufficio del giudice di pace che ha emesso la sentenza appellata”, ossia davanti al Tribunale di Avezzano, e non dinanzi al Tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato. Consideratoche:

1. In primo luogo , s i verte in tema di competenza per territorio inderogabile, sicché il regolamento d’ufficio è ammissibile. Inoltre, le Sezioni Unite della Corte ( v. Cass. Sez. U. n. 23285/2010; in termini, Cass. nn. 5249/2018, 10677/2020 ) ha nno affermato il principio di diritto per il quale, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del “foro erariale” stabilita nell’art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, relativa alle controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato; l’affermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma può essere estesa anche all’appello, con la conseguenza che, per le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, esclusa la regola del foro erariale per incompatibilità con il principio di prossimità ( nella materia in esame riaffermato dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7, comma 2, del d.lgs. 150 del 2011), il giudice di appello va individuato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., nel Tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, tenuto conto della natura di rito generale ordinario della disciplina dell’appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c.

2. Conclusivamente, il regolamento di competenza è fondato: la competenza per territorio inderogabile a giudicare sull’appello del la sentenza del Giudice di pace di Avezzano appartiene al Tribunale di Avezzano. P.Q.M La Corte dichiara la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Avezzano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda