Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a private individual, challenged an order issued by the Velletri Court against the Municipality of Ariccia but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27050/2024 R.G. proposto da: MAGGI GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO, 15, presso lo studio dell’avvocato MUNGO STEFANO (MNGSFN70E12D548F) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGGI GABRIELE (MGGGRL72C04H501N) -ricorrente- contro COMUNE DI ARICCIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAURIZIO BUFALINI, 8, presso lo studio dell’avvocato DI PUMPO MATTEO (DPMMTT81H16H985F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VELLETRI n.7263/2021 depositata il 05/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 27050/2024 Numero sezionale 698/2025 Numero di raccolta generale 16327/2025 Data pubblicazione 17/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/05/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 27050/2024 Numero sezionale 698/2025 Numero di raccolta generale 16327/2025 Data pubblicazione 17/06/2025