Cassation court dismisses appeal against traffic fine where appellate court added new evidence of false license not present in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by two drivers against a traffic fine for driving without a license. The lower appellate court declared the appeal inadmissible because it relied on new evidence proving the foreign license was false, which was not raised in the first instance. The court ruled that this addition of decisive facts rendered the appeal admissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure, but ultimately dismissed the case because the evidence successfully proved the license was invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 ter c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal declared inadmissible due to the introduction of new decisive evidence in the appellate judgment is admissible in cassation, but the appeal fails if that evidence conclusively validates the original sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29381/2022 R.G. proposto da DOCI PELLUMB E DOCI ERSELA, elettivamente domiciliati in GALEATA VIA CENNO CENNI N.12, presso lo studio dell’avvocato GALEOTTI WALTER, che li rappresenta e difende . -RICORRENTI- contro UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato DACCI GIAMPAOLO. -CONTRORICORRENTE- nonché CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE UNIONE COMUNI ROMAGNA FORLIVESE. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del TRIBUNALEdi FORLÌ n.193/2022, depositata il 30/09/2022, e della sentenza del GIUDICE DI PACE di FORLÌ n. 507/2021, depositata in data 15.9.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSA 1. Il T ribunale di Forlì ha dichiar a to inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., l’appello avverso la sentenza con cui il Giudice di pace aveva confermato la sanzione applicata a Doci Pellumb e a Doci Ersela, nelle rispettive qualità di conducente e proprietario del veicolo, per violazione dell’art. 116, comma, comma quindicesimo, de dl.gs. 285/1992 (guida senza patente). Secondo il giudice d‘appello l’impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di accoglimento , essendo emerso che la patente estera esibita dal conducente, cui era stata già revocata la patente italiana, era falsa.
Per la cassazione della ordinanza di inammissibilità e della sentenza di primo grado Doci Pellumb e Doci Ersela hanno proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. L’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese ha replicato con controric o rso e con memoria illustrativa; il Corpo Unico Polizia Municipale Unione Comuni Romagna Forlivese è intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazion e dell’art. 348 ter c.p.c., lamentando che il T ribunale abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello sulla base di ragioni totalmente difformi rispetto a quelle proposte dal giudice di pace, avendo reputato decisiva la falsità della patente estera, questione che il primo giudice aveva dichiarato assorbita.
Deduce che la falsità è stata accertata sulla base di una relazione tecnica prodotta tardivamente solo in appello. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 116, commi 16 e 18 CDS, 126, comma undicesimo, 135, 136 del d.lgs. 285/1992, nonché dell’art. 339 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che, essendo sicuramente autentica la patente esteraesibita ai verbalizzanti , essi dovevano al più rispondere per aver circolato con patente scadutaai sensi dell’art. 126, comma settimo, CDS, norma che contempla un trattamento sanzionatorio più lieve di quello della diversa ipotesi della guida senza patente.
2. Il ricorso non è fon d ato. Deve preliminarmente dichiararsi l’ammissibilità del ricorso avverso l’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., il che rende – invece - inammissibile il ricorso avverso la sentenza di primo grado. In linea generale detta ordinanza è impugnabile solo per vizi propri cagionati da errores in procedendo (Cass. SU 1914/2016). A tali ipotesi la giurisprudenza di questa Corte ha aggiunt o i casi in cui il giudice d’appello sostituisca a quella del primo giudice una propria argomentazione in punto di fatto o di diritto, o integri con argomenti dirimenti la prima decisione (Cass. 13923/2015, Cass. 15776/2016, Cass. 15644/2017).
L’art. 348 bis c.p.c. consente, difatti, solo una delibazione sommaria da effettuare alla prima udienza, senza entrare nel merito della causa con cognizione piena, integralmente so s titutiva di quella del primo giudice, ipotesi in cui la decisione, per quanto assunta in forma di ordinanza, ha valore di sentenza suscettibile di impugnazione in cassazione a norma dell'art. 360 c.p.c.(Cass. 3023/2018). Anche nel caso in esame il Tribunaleha ecceduto dai limiti di un mero giudizio prognostico, approfondendo la questione della falsità della patente estera dichiarata assorbit a dal giudice di pace, così integrando la motivazione non su aspetti secondario marginali , ma su profilo dirimente, poiché solo la falsità del titolo di guida estero poteva giustificare, nella situazione data, la legittimità della sanzione irrogata ai sensi dell’art. 116, comma 15, del d.lgs. 285/1992 (guida senza patente).
L’art. 135, comma primo, del codice della strada, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto da convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida li abilita la patente posseduta, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.
Il comma undicesimo prevede che i titolari di patente estera che, trascorso piùdi un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità sono passibili delle sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17, CDS(guida senza patente). Ai sensi dei commi tredicesimo e quattordicesimo, se però il possesso della residenza è stato acquisito da meno di un anno e la patente estera è scaduta o se il conducente è munito di patente estera in corso di validità con residenzasuperiore ad un anno, si applica no le meno gravose sanzioni dell’art. 126, comma 11, CDS (guida con patente scaduta).
Non era, perciò, irrilevante accertare se la patente estera fosse autentica (e in corso di validità), configurandosi in caso positivo la diversa ipotesi della guida con titolo scaduto e non la guida senza patente, con applicazione di un trattamento sanzionatorio significativamente meno grave. Il Tribunale ha, difatti, evidenziato che il conducente risiedeva in Italia da oltre quattro anni (senza aver ottenuto la conversione della estera, sicché la pate nte italiana , prima concessagli, gli era stata revocata) ed aveva esibito una patente estera rilasciata nel 2017, quindi in corso di validità. 2.1.
L a prima censura è infondata. Il ricorrente non contesta la correttezza delle conclusioni cui pervenuto il giudice di appello riguardo alla falsità del documento di guida, limitandosi a sostenere che il T ribunale non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l’impugnazione sulla scorta di argomentazionidiverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nella sentenza appellata; sostiene che la relazione tecnica era stata prodotta solo in appello. Si è già precisato che l’aver dichiarato inammissibile l’impugnazione con argomentazioni ulteriori e decisive, assenti nella sentenza di primo grado e tale da giustificarne la riforma, ha reso l’ordinanza semplicemente ricorribile in cassazione per uno dei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., non già invalida per il fatto in sé dell’aver esposto motivazioni aggiuntiverispetto alla sentenza di primo grado (Cass.3023/2018).
Quanto alla tardività della produzionedocumentale, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 150/2011, nel testo all’epoca in vigore, l’opposizione era sottoposta al rito delle controversie di lavoro e al giudizio di appello si applicava l’art. 437 c.p.c., non oggetto di esplicita esclusione da parte dell’art. 2 del decreto sulla semplificazione dei riti civili, che contiene le disposizioni comuni alle controversie soggette a tali regole processuali. Era quindi ammissibile produrre in appello un documento indispensabile per la decisione, per tale dovendo ritenersi quello di per sé idoneo ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata fosse incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioniistruttorie del primo grado(Cass.
SU 10790/2017). Il relativo accertamento, involgendo la possibile sussistenza di un error in procedendo, può esser riesaminato o effettuato dalla Corte di Cassazione, quale giudice del fatto processuale (Cass.20525/2020). L’indispensabilità della relazione tecnica sull’autenticità della patente era agevolmente desumibile dal fatto che , come detto, da tale accertamento veniva a dipendere la correttezza della contestazione, e dunquela stessa legittimità della sanzione. Il secondo motivo è inammissibile. L’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c.ha assunto , nello specifico, valore di sentenza censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., per cui è conseguentemente posto nel nulla il particolare regime di impugnabilità della sentenza di primo grado previsto d a l terzo comma dell’art. 348 ter c.p.c., non essendo consentito il ricorso contro entrambe le decisioni.
In conclusione, il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna iricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.