Cassation remands case to confirm entity liability as solidary obligor despite excluding physical person responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to public hearing to address a preliminary question regarding entity liability. The lower court excluded the physical director's responsibility but confirmed the hospital's liability as a solidary obligor under Article 6 of Law 689/1981. The Court ruled that the question of whether the entity remains liable when a different employee is found responsible is of preliminary importance and requires public trial resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 L. 689/1981; Art. 101, 190 D.Lgs. 152/2006: The entity remains liable as a solidary obligor for environmental violations even if the specific physical person responsible is excluded, provided the violation is attributed to another employee whose acts the entity must answer for.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12137/2021 R.G. proposto da lla PROVINCIAdi SIENA, in persona del P residente p.t, rappresentata e difesa dall’avvocato MINI NICOLA, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocatiSILIPO NICOLETTA eFRIGNANI FILIPPO, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- nonché RINALDI TOMMASSINI CARLO. -INTIMATO- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 417/2021 depositata il 16/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. PREMESSOCHE: - Carlo Rinaldi Tomassini e l’Azienda Sanitaria Senese ha nno proposto opposizione avverso quarantadue ordinanze-ingiunzione con cui la Provincia di Siena aveva contestato la violazione degli artt. 101 e 190 del D.lgs. n. 152/2006 per l’irregolare compilazion e del formulari per lo smaltimento di rifiuti. - Il T ribunale ha annullato le ordinanze opposte per carenza dell’elemento soggettivo, i ndividuando il responsabile della violazione non nel Tommasini quale Direttore generale dell’ASL, ma nel Direttore Sanitario, e ha perciò confermato la sanzione nei confronti della sola Azienda sanitaria, quale obbligata solidale ai sensidell’art. 6 della L. 689/1981; - con sentenza n. 417/2021, la Corte d’Appello di Firenze ha accolto il gravame dell’Azienda, annullando in toto i provvedimenti opposti, respingendo l’appello incidentale con cui era stata chiesto di confermare la responsabilità dell’ente.
RITENUTO CHE: - il quesito post o con l’unico motivo di ricorso, che atti e ne alla possibilità di confermare la sanzione a carico dell’ente chiamato a rispondere della violazione ai sensi dell’art. 6 l. 689/1981 anche quando sia stata esclusa la responsabilità della persona fisica cui era stata contestato l’illecito, ma accertando la responsabilità di altro dipendente ma del cui operato l’ente dovrebbe comunque risponderequale obbligata solidale, proponga una questione di rilievonomofilattico, di cui è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M rimette la causa all’udienza pubbli