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Ordinanza — n. 15886/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls administrative fine for unpaid milk levy, ruling payment of double minimum extinguishes the offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15886/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled an administrative fine of €98,000 imposed on a dairy cooperative for failing to pay a supplementary milk levy. The lower courts had rejected the defense that paying the double minimum statutory amount extinguished the offense, arguing the specific levy lacked a minimum threshold. The Court reversed this, citing established precedent that payment of the double minimum amount legally extinguishes the administrative violation under the relevant statute.

Regesto Legislator

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Art. 16 comma 1 della legge n. 689 del 1981; Art. 5 comma 5 del d.l. n. 49 del 2003: The payment of a sum equal to double the minimum statutory fine extinguishes the administrative offense, regardless of whether the specific penalty provision defines a fixed amount without a minimum.

Parole chiave

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administrative fine extinction milk levy supplementary double minimum payment art 16 law 689 art 5 dl 49 2003 pagamento di supplementi obbligo di versamento supplementare del socio accredito supplementare

Disposizioni normative citate

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Art. 16 comma 1 della legge n. 689 del 1981
Con l’unico motivo, parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 primo comma della legge n.
Art. 5 comma 5 del d.l. n. 49 del 2003
5457/SA, emessa dalla Regione Emilia Sanzioni amministrative Romagna in data 22 gennaio 2018 , per la violazione dell’art. 5 comma 2 del d.l.
art. 384 comma 2 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17873 del 2023
L’affermazione del giudice di merito collide con la giurisprudenza di questa Corte– alla quale il Collegio , che la condivide , in tende dare continuità- secondo cui, come enunciato da ultimo da Cass. n. 17873 del 2023(v.
Cass. n. 11921 del 2024
anche Cass. n. 11921 del 2024), in analoga controversia tra le stesse parti, «[i]n tema di cd.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32006 del 05/11/2021
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7943 del 20/04/2020
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7943 del 20/04/2020, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26979 del 24/10/2018
anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26979 del 24/10/2018, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7476/2021 R.G. proposto da: BRUNELLI LIDIA, LA FENICE SOCIETÀ ARICOLA COOPERATIVA, rappresentate e difes e dagli avvocati Carlo Sicuro (SCRCRL40H14G337I), Erika Sicuro (SCRRKE79A50G337H). -Ricorrenti – Contro REGIONE EMILIA ROMAGNA. -Intimata – Avverso la sentenza d el la Corte d’ appello Bologna n. 1989/2020 depositata il 15/09/2020. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del24 aprile 202 5 . Rilevato che:

1. Lidia Brunelli, in proprio e quale rappresentante legale de La Fenice Società A gricola C ooperativa, propose opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione n. 5457/SA, emessa dalla Regione Emilia Sanzioni amministrative Romagna in data 22 gennaio 2018 , per la violazione dell’art. 5 comma 2 del d.l. n. 49 del 2003, con v., con modific., dalla legge n. 119 del 2003, per non aver trattenuto e versato all’AGEA il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto ai quantitativi assegnati ai singoli conferenti, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 98.000,00,previa decurtazione della somma di euro 2.000,00, pari al doppio del minimo edittale, volontariamente versata dal trasgressore ai fini dell’oblazione della sanzione.

2. Il Tribunale di Parma, con sentenza n.1828 del 2018 , rigettò il ricorso. Sull’impugnazione degli originari opponenti, la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio della Regione Emilia Romagna, ha confermato la decisione di primo grado, per quanto qui interessa, sul rilievo che la fattispecie delineata dall’art. 5, commi 2 e 5, del d.l. n. 119 del 2003 sarebbe priva del minimo edittale e che, quindi, non sarebbe ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale.

3. Lidia Brunelli e la società cooperativa hanno proposto ricorso per cassazione, con un motivo. La Regione Emilia Romagnaè rimasta intimata. Consideratoche:

1. Con l’unico motivo, parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 primo comma della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 5 comma 5 del d.l. n. 49 del 2003 : la sentenza sarebbe viziata a causa della mancata applicazione del principio dell’efficacia estintiva della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente al pagamento di euro 2.000,00, cioè, del doppio del minimo edittale,pari a euro 1.000,00; il motivo è fondato; la premessa è che il trasgressore, prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione opposta, ha effettuato il pagamento di una somma in misura ridottaper un ammontare di euro 2.000,00, che è il “doppio del minimo”della sanzione edittale di cui all’ art. 5 comma 5 del d.l. n. 49 del 2003.

Per il giudice d’appello la circostanza è irrilevante in quanto l’articolo 5, al quinto comma,non prevederebbe un minimo edittale al quale fare riferimento ai fini del pagamento in misura ridotta con effetti estintivi, marecherebbe una sanzione fissa, non proporzionale, pari al “prelievo supplementare”, e d inoltre la previsione, nella medesima disposizione, di un minimo di euro 1.000 ,00 e di un massimo di euro 100.000, 00 integrerebbe un criterio residuale , meramente eventuale, applicabile soltanto nell’ipotesi in cui la sanzione, determinata sulla base del primo criterio, esorbitasse per eccesso o per difetto dai limiti pecuniari fissati dalla norma, con conseguente aumento o diminuzione della sanzione a euro 1.000,00 e a euro 100.000,00, nelle ipotesi di prelievo supplementare rispettivamente inferiore a euro 1.000,00 o superiore a euro 100.000,00.

L’affermazione del giudice di merito collide con la giurisprudenza di questa Corte– alla quale il Collegio , che la condivide , in tende dare continuità- secondo cui, come enunciato da ultimo da Cass. n. 17873 del 2023(v. anche Cass. n. 11921 del 2024), in analoga controversia tra le stesse parti, «[i]n tema di cd. quote latte, l’acquirente che non abbia rispettato l’obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all’art. 5, comma 5, del d.l. n. 49 del 2003, convertito in l. n. 119 del 2003, può estinguere l’illecito amministrativo, a norma dell ’ art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di euro mille” (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32006 del 05/11/2021, Rv. 662810; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7943 del 20/04/2020, Rv. 657567; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26979 del 24/10/2018, Rv. 651012)»;

2. ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 comma 2 c.p.c., con l’annullamentodella sanzione opposta; 3.le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di cassazione debbono essere compensate, tra le parti, dato che l’orientamento della Corte si è consolidatosolo di recente . P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,annulla la sanzione opposta. Compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella cam