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Ordinanza — n. 15884/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls administrative fine against Lidl for failing to specify joint liability status in the order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15884/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the lower court's decision imposing an administrative fine on Lidl Italia S.r.l. for failing to label product categories on transport documents. The court held that while the company was liable as a joint obligor, the original order must explicitly state this status rather than merely naming the legal representative. Consequently, the opposition filed by Lidl was accepted, and the fine against the company was declared invalid.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 3 L. 689/81; Art. 10 Reg. CE 1148/01: An administrative order imposing a fine on a legal entity must explicitly designate it as a joint obligor; failure to specify this status in the order or the underlying report renders the sanction against the entity invalid.

Parole chiave

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administrative fine joint liability legal representative product labeling Cassation annulment classificazione, etichettatura e imballaggio indicazione di provenienza responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 3 L. 689/81
il soggetto sanzionato senza alcuna ulteriore specificazione e, peraltro,la qualità di coobbligata ai sensi dell’art. 6 L.
Art. 10 Reg. CE 1148/01
255/2010 con cui era stata irrogata all’opponente la sanzionepecuniaria di €1032,00, per non aver indicato sulle bolle di accompagnamento di alcuni prodotti la relativa categoria e la provenienza, in violazione dell’art. 10 del Regolamento CE 1148/01.
Art. 1 D.P.R. 472/1996
1148/2001 , dell’art. 1 D.P.R. 472/1996 e vizio di motivazione.
art. 1 D.P.R. 472/1996
1148/2001 , dell’art. 1 D.P.R. 472/1996 e vizio di motivazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23875/2011
Cass. 6055/1997
Cass. 29 aprile 1994, n. 4172
Cass.6055/1997; Cass. 29 aprile 1994, n. 4172), che deve risultare nell’ordinanza-ingiunzione (cfr.
Cass. 17700/2016
Cass. 17701/2016
in motivazione, Cass.17700/2016; Cass. 17701/2016 ed altre).
Cass. 17574/2016
17701/2016 nonché Cass. 17574/2016;
Cass. 15515/2016
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36624/2019 R.G. proposto da LIDL ITALIA SRL, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati FIORILLI PAOLO , CAPELLI FAUSTO eVALCADA MASSIMILIANO, con domicilio digitale in atti . -RICORRENTE- contro AGECONTROL SPA, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati MADERA MARIA LUISA e TALLARIDA ANTONIO, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PERUGIA n. 744/2019 , depositata il 13/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 744/2019 il Tribunale di Perugia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta dalla LIDL Italia s.r.l. all’ordinanza-ingiunzione n. 255/2010 con cui era stata irrogata all’opponente la sanzionepecuniaria di €1032,00, per non aver indicato sulle bolle di accompagnamento di alcuni prodotti la relativa categoria e la provenienza, in violazione dell’art. 10 del Regolamento CE 1148/01.

Il Tribunale ha ritenuto che la Agecontrol s.p.a. avesse correttamente contestato la violazione e notificato il provvedimento all’amministratore dellaLidl sia in proprio, quale autore diretto della violazione, sia quale legale rappresentante della società, evidenziando che, sebbene l’ordinanza non specificasse che la società era chiamata a rispondere in veste di obbligata solidale, tale indicazione poteva trarsi dal verbale di accertamento, il cui contenuto era richiamato nell’ingiunzione opposta. Nel merito ha affermato che la bolla di accompagnamento dei prodotti doveva recare le indicazioni di provenienza e la categoria, trattandosi di “prodotti regolati da norme di commercializzazione” ai sensidella disciplina comunitaria.

La cassazione della sentenza è chiesta da Lidl Italia S.r.l.con ricorso in tremotivi, cui ha resistito con controricorso Agecontrol Spa. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 2,3 e 6 L. 689/81, per aver il Tribunale ritenuto legittima l’ordinanza impugnata, emessa a carico della Lidl Italia S.r.l. in qualità di semplice responsabile della violazione e non a titolo di obbligat a in solido. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 14 della L. 689/81, per aver il tribunale ritenuto legittima la contestazione dell’illecito addebitato a Kasch Rudiger in proprio e quale legale rappresentante della società, assumendo che la formula utilizzata nel verb a le di contestazione non poteva valere come valida cont e stazione dell’illecito a carico della società, quale obbligata in solido.

Il terzo motivo denuncia la violazione del combinato disposto dell’art. 10, par. III del Regolamento Ce n. 1148/2001 , dell’art. 1 D.P.R. 472/1996 e vizio di motivazione. Si censura la pronuncia per aver ritenuto che per le operazioni di trasporto dei prodotti all’interno dei locali, da una piattaforma di distribuzione ad un punto vendita, sarebbe obbligatoria la redazione del documento di accompagnamento con l’indicazione della categoria e dell a provenienza della merce.

2. Il primo motivo è fondato. Non è posto in discussione ed è confermato dal testo dell’ingiunzione trascritto in ricorso (pag.

21) che l’ordinanza è stata emessa a carico della Lidl s.p.a. nell a person a del legale rappresentante , senza indicazioni ulteriori circa la qualità di obbligata solidale. Il Tribunale ha ritenuto superabile tale carenza per il fatto che il provvedimento richiamava il contenuto del verbale in cui la contestazione era stata elevata a caricod i Kasch Rudiger in proprio e quale rappresentante della società. Tale tesi non può essere condivisa. In plurimi precedenti di questa Corte tra le medesime parti di cause, si è affermato che: a)l’ autore della violazione punita con sanzione amministrativa e diretto destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica e non una società o un ente; b)la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica, chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. 689/1981, possono essere destinatari di una sanzione amministrativa in quanto sia fatta valere nei loro confronti la responsabilità solidale con la persona fisica,occorrendo un'autonoma contestazione, non nella qualità di autore diretto dell'illecito, ma di corresponsabile solidale del pagamento della sanzione (Cass. 23875/2011;

Cass.6055/1997; Cass. 29 aprile 1994, n. 4172), che deve risultare nell’ordinanza-ingiunzione (cfr. in motivazione, Cass.17700/2016; Cass. 17701/2016 ed altre). Nel caso in esame, l’ordinanza si limitava ad individuare nella LIDL s.r.l. il soggetto sanzionato senza alcuna ulteriore specificazione e, peraltro,la qualità di coobbligata ai sensi dell’art. 6 L. 689/1981 non figurava neppure nel verbale di accertamento , nel quale l’addebito era genericamente ascritto all’amministratore in proprio e quale legale rappresentantedella ricorrente, senza esplicita menzione, per quest’ultima, della speciale responsabilità solidale di cui alla norma citata(cfr., in termini, Cass. 17701/2016 nonché Cass. 17574/2016;

Cass. 15515/2016). È, pertanto, accolto il primo motivo, con assorbimento delle altre censure. La sentenza è cassata in relazioneal motivo accolto e, non essendovi altri accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento della sanzione. Le spese sono regolate in dispositivo. P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza impugnata e condanna l’Agecontrol s.p.a. al pagamento delle spese processuali , che si l i quidano in € 600,00 per compensi ed in € 100,00 per esborsi per il giudizio di opposizione, in € 800,00 per compensi ed in € 120,00 per il giudizio di appello ed in complessivi € 1.000,00, di cui 100 per esborsi per il presente giudizio di legittimità, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio