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Ordinanza — n. 15774/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against surveillance court order for failure to award defense lawyer's opposition costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15774/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Giorgio Macciotta's appeal against the Florence Surveillance Court's order refusing to liquidate his opposition costs. Macciotta, acting as a defense lawyer for a client denied state-funded legal aid, argued that the lower court violated procedural rules by accepting his opposition without awarding him fees. The court ruled that defense lawyers have an independent legal standing to claim costs for their own procedural actions, thereby ordering the Ministry of Justice to pay the disputed expenses.

Regesto Legislator

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Art. 91, 112 c.p.c.; Art. 84, 170 D.P.R. n. 115/2002: A defense lawyer proposing opposition against a compensation decree possesses independent standing to protect their patrimonial rights, entitling them to cost liquidation under civil procedure provisions regarding party responsibility for litigation expenses.

Parole chiave

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defense lawyer costs opposition proceedings free legal aid state compensation litigation expenses civil procedure code independent standing indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 84 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
Art. 384 c.p.c.
- I l ricorso deve pertanto essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p..c., liquidando all’Avv.
art. 384 c.p
- I l ricorso deve pertanto essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p..c., liquidando all’Avv.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 2, 14/02/2024, n. 4082
Cass., sez. 6, 21/03/2018, n. 7072
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5735/2023 R.G. proposto da: MACCIOTTA GIORGIO, rappresentato e difeso da se medesimo; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende in forza di legge; -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SORVEGLIANZA FIRENZE n. 5381/2022depositata il 30/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Rilevato che: - l ’Avv. Giorgio Macchiotta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze che, nell’accogliere l’opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione del compenso in suo favore, quale difensore di Salaman Karim, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, non aveva liquidato le spese del giudizio di opposizione; -il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Ritenuto che: -con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per avere il Tribunale di Sorveglianza di Firenze omesso di liquidare le spese del giudizio di opposizione, pur avendo accolto l’opposizione proposta dal ricorrente, quale difensore di Salam Karim, in relazione alla mancata ammissione del predetto al gratuito patrocinio a spese dello Stato. -Il motivo è fondato. - I l difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese (Cass.,sez. 2 , 14/02/2024, n. 4082;

Cass ., sez. 6 - 2 , 21/03/2018, n.7072). - I l Presidente del Tribunale di Firenze, all’esito del giudizio di opposizione, che ha natura contenziosa, pur avendo accolto il ricorso ed affermato in dispositivo che “il difensore d’ufficio ha diritto anche alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio di opposizione a carico dell’erario”, ha omesso di liquidare le spese del giudizio di opposizione. - I l ricorso deve pertanto essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p..c., liquidando all’Avv.

Giorgio Macciotta le spese del giudizio di opposizione; - considerato il valore della causa, vanno liquidate all’Avv. Giorgio Macchitta le spese del giudizio di opposizione nella misura di € 340,00; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata quanto alle spese del giudizio di opposizione e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite di detto giudizio in favore dell’Avv. Macciotta Giorgio, che liquida nella complessiva somma di euro340,00.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’Avv. Macciotta Giorgio, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro340,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezio