Cassation court dismisses appeal for inheritance dispute where one brother withdrew and the other's claim was rejected on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the inheritance dispute partially extinguished due to one brother's withdrawal and dismissed the remaining appeal filed by the other brother. The lower court had already ruled that the deceased mother's will was not void for infringement of legitime rights because the brothers received indirect donations exceeding the disposable portion. The cassation court affirmed that the appellant should have raised specific merit arguments via incidental appeal rather than a separate cassation request, leading to the rejection of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: When a cassation appeal is filed solely by one co-appellant after another has withdrawn, the court must examine the merits of the remaining appeal; if the lower court's decision on the merits is correct, the appeal is dismissed and the withdrawing party's withdrawal extinguishes the rest of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23570/2023 R.G. proposto da PORCU MARIO e PORCU GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in MACOMER, CORSO UMBERTO I, N. 247, presso lo studio dell’avvocato COSSEDDU ANTONIO MARIA, che li rappresenta e difende. -RICORRENTE- contro PORCU ANGELA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato MOCCI ERNESTO, rappresentato e difeso dall'avvocato TALU DEBORA. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 146/2023,depositata il 12/04/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. FATTI DI CAUSA 1. Mario e Giuseppe Porcu convennero in giudizio davanti al Tribunale di Oristano la sorella Angela Porcu, domandando lo scioglimento della comunione ereditaria del padre Salvatore Antonio Porcu, in data 14.4.1985, e della madre Caterina Mulas in data 7.11.2014. Quanto alla massa relitta paterna, premesso che il de cuius era deceduto ab intestato, esposero che era caduto in successione, per l’intero, l’immobile sito in Silanus, Corso Vittorio Emanuele n. 29, che il padre aveva personalmente riscattato dalla Gescal nel 1968.
A seguito del decesso di Salvatore Porcu, la moglie Caterina Mulas era divenuta titolare della quota di 1/3 e i tre figli della restante quota di 2/3 pro indiviso del predetto immobile. La Mulas, tuttavia, con testamento olografo del 16 marzo 1994, aveva lasciato alla figlia Angela la casa di abitazione; al figlio Mario altro immobile in Silanus, in catasto al F. 14 mapp. 404 (Corso Vittorio Emanuele n. 44), oltre all'area edificabile in località Funtanaezza, infine al figlio Giuseppe il terreno in località Caddos. Gli attori dedussero che, così operando, la testatrice Mulas aveva disposto di beni che non le appartenevano, ed aveva attribuito alla sola figlia Angela l'unico cespite caduto in successione (l'immobile sito in Silanus, corso Vittorio Emanuele n. 29, per 1/3), ledendo i diritti di legittima degli altri figli.
Chiesero, quindi, che venisse aperta la successione di Salvatore Antonio Porcu e di Caterina Mulas, venisse dichiarata la nullità o l’annullamento delle disposizioni testamentarie della Mulas, per aver la testatrice disposto di beni a lei non appartenenti, fosse accertato che l’unico cespite ereditario era costituto dalla casa in Silanus, Corso Vittorio Emanuele n. 29, disponendo la riduzione della disposizione testamentaria, nella misura di legge, con condanna della convenuta alla restituzione dei frutti civili. In contraddittorio con Angela Porcu, dopo aver istruito la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza n. 464/20 il Tribunale rigettò la domanda di usucapione, dichiarò la parziale nullità del testamento olografo di Caterina Mulas, morta a Silanus il 7 novembre 2014, rigettò le domande di riduzione, ritenendo assorbita la domanda subordinata di divisione; dichiarò lo scioglimento della comunione ereditaria sul bene unico relitto da Salvatore Antonio Porcu, morto a Silanus il 14 aprile 1985, con la successione per legge dei figli Mario Porcu,Angela Porcu e Giuseppe Porcu nelle rispettive quote.
La sentenza è stata parzialmente riformata in appello, in accoglimento della domanda di divisione dell’asse materno proposta da Angela Porcu e che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbita, suddividendo tra i tre eredi le somme che la Corte distrettuale ha ordinato a Giuseppe e Mario Porcu di conferire alla massa a titolo di collazione in virtù delle donazioni indirette ricevute dalla de cuius. Per la cassazione della sentenza Angelo e Mario Porcu hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso Angela Porcu.
Il Consigliere delegato ha proposto la definizione accelerata del ricorso ravvisandone la manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Su istanza di Mario Porcu che ha chiesto la decisione, la causa è stata rimessa all’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va anzitutto evidenziato che a pag. 2 del ricorso è preannunciata la proposizione di tre autonome censure, ma che l’impugnazione illustra ed argomenta, da pag. 15 e ss., solo la prima di esse, non potendo ritenersi ritualmente proposte anche le altre, mancanti dell’esposizione delle ragioni di critica alla sentenza impugnata.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la v iolazione art. 111, comma sesto, Cost e 737 c.c., sostenendo che la condotta di Caterina Mulas, consistente nel non aver proposto opposizione al decreto pretorile che aveva riconosciuto al figlio Porcu Mario l’usucapione del terreno edificabile, non poteva integrare una donazione indiretta poiché la de cuius non poteva vantare alcun diritto sul bene, intestato ad un terzo (Antonio Deledda), per cui il controvale dell’immobile non poteva essere oggetto di collazione. Il motivo è palesemente infondato. Come riconoscono gli stessi ricorrenti, l’esistenza di una donazione indiretta dell’immobile da parte della Mulas in favore del figlio era stata esplicitamente dichiarata dal Tribunale (cfr. sentenza di primo grado, pagg. 15 e 18), affermando che la volontà della Mulas di non opporsi alla pretesa usucapione aveva costituito un atto di liberalità, non eliso dall’intervenuto acquisto del bene a titolo originario da parte del Porcu(cfr. anche sentenza di appello pag.
8) in adesione alle deduzioni di Angela Porcu, che aveva chiesto di disporre la divisione, tenendo conto anche di tali donazioni indirette ricevute dai fratelli. Proprio in considerazione di tali donazioni il giudice di primo grado aveva escluso che le disposizioni testamentarie di Caterina Mulas fossero lesive dei diritti del legittimario, affermando che questi aveva ricevuto a titolo di liberalità beni di valore superiore alla quota indisponibile. Il ricorrent e avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale (condizionato) la sentenza,relativamente alla specifica questione di merito concernente l’esistenza della liberalità indiretta su cui il tribunale aveva pronunciato e che era risultata decisiva per escludere la lesione di legittima e per respingere la domanda di riduzione rispetto alla quale era risultato soccombente.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte di Giuseppe Porcu, con rigetto dell’unico motivo di ricorso formulato da Mario Porcu. Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96, c.p.c., con conseguente condanna del solo ricorrente Mario Porcu al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr.
Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023). Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M dichiara parzialmente estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso da parte di Giuseppe Porcu, rigetta il ricorso di Mario Porcu, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 5200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché il solo Mario Porcu al pagamento di € 2500 ,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nel