Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The parties involved were the Lepore sisters and their father against the D'Onofrio siblings, with the lower court having already issued a judgment. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, legally terminating the proceedings and awarding costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed forty-day period results in the automatic extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11841/2024 R.G. proposto da: D'ONOFRIO CARMELA, LEPORE GIOVANNA, LEPORE LOREDANA, LEPORE GIUSEPPINA ANGELA, elettivamente domiciliate in LARINO VIA MARRA, 10 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LIGUORI MICHELE (LGRMHL65A15F689M) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro D'ONOFRIO PASQUALE, D'ONOFRIO CONCETTA, elettivamente domiciliati in Pescara Piazza della Rinascita n. 79, presso lo studio dell’avvocato GARGANO EDNO (GRGDNE81E12C632E) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.331/2023 depositata il 07/11/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 11841/2024 Numero sezionale 687/2025 Numero di raccolta generale 15663/2025 Data pubblicazione 12/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10/06/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 11841/2024 Numero sezionale 687/2025 Numero di raccolta generale 15663/2025 Data pubblicazione 12/06/2025