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Decreto — n. 15647/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15647/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15647/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25834/2024 R.G. proposto da: MUSILLI AVV. SANDRO MARIA, rappresentato e difeso da se medesimo. - ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. - resistente - avverso la sentenza n. 6903/2024 emessa dal tribunale di Roma il 22/04/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 15647/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Numero registro generale 25834/2024 Numero sezionale 682/2025 Numero di raccolta generale 15647/2025 Data pubblicazione 12/06/2025 P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese inattività successiva alla sospensione canoni non corrisposti carenza di legittimazione azione di mantenimento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25834/2024 R.G. proposto da: MUSILLI AVV. SANDRO MARIA, rappresentato e difeso da se medesimo. - ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato. - resistente - avverso la sentenza n. 6903/2024 emessa dal tribunale di Roma il 22/04/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Numero registro generale 25834/2024 Numero sezionale 682/2025 Numero di raccolta generale 15647/2025 Data pubblicazione 12/06/2025 P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 05/06/2025 Riccardo Guida Numero registro generale 25834/2024 Numero sezionale 682/2025 Numero di raccolta generale 15647/2025 Data pubblicazione 12/06/2025