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Decreto — n. 15645/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15645/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15645/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8232/2021 R.G. proposto da: LIVIGNI PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato LICCARDI LETIZIA -ricorrente- contro RUSSO MARIAELISA, rappresentata e difesa dall'avvocato CICALA GIUSEPPE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.48/2021 depositata il 12/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15645/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 8232/2021 R.G. proposto da: LIVIGNI PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato LICCARDI LETIZIA -ricorrente- contro RUSSO MARIAELISA, rappresentata e difesa dall'avvocato CICALA GIUSEPPE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.48/2021 depositata il 12/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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anticipi delle spese spese di ristrutturazione tardivo pagamento delle spese credito contestato contenzioso dell'assicurazione invalidità opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8232/2021 R.G. proposto da: LIVIGNI PASQUALE, rappresentato e difeso dall'avvocato LICCARDI LETIZIA -ricorrente- contro RUSSO MARIAELISA, rappresentata e difesa dall'avvocato CICALA GIUSEPPE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.48/2021 depositata il 12/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 8232/2021 Numero sezionale 680/2025 Numero di raccolta generale 15645/2025 Data pubblicazione 12/06/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Giuseppe Cicala dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, il 09/06/2025 Consigliere delegato Linalisa Cavallino Numero registro generale 8232/2021 Numero sezionale 680/2025 Numero di raccolta generale 15645/2025 Data pubblicazione 12/06/2025