Cassation court allows appeal against partial fee award, ruling full cost compensation improper for reduced claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appellant's appeal against a lower court order that fully compensated litigation costs. The appellant argued the trial court erred by applying full cost compensation despite only partially accepting the claim based on low complexity and prior advances. The court ruled that a partial acceptance of a single claim does not automatically create reciprocal non-liability, requiring specific statutory grounds for full cost offset.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, comma 2; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A partial acceptance of a single claim does not justify full cost compensation unless other statutory conditions under Art. 92, comma 2, c.p.c. are met.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3313/2023 R.G. proposto da avvocato REBOA ROMOLO, rappresentato e dife so da sé medesimo e dall'avvocato TRIVELLI SIMONE (TRVSMN65R01H501I) , ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA N° 213, presso il proprio studio; -ricorrente- contro COOPERCASE SCRL IN L.C.A.; -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VITERBO n. 1578/2020 depositata il 22/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.l’avvocato Romolo Reboa ricorre, con due motivi, per la cassazione del capo dell’ordinanza del Tribunale di Viterbo n. 1138 del 22 giugno 2022, con il quale, in causa proposta da esso ricorrente ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011 e dell’art. 702 bis c.p.c. nei confronti della scrl Coopercase, in liquidazione, per il pagamento di 6.381,27 euro a titolo di compensi e accessori per attività professionale svolta su incarico della società in una procedura esecutiva presso terzi, è stata disposta la compensazione delle spese, con la formula “le spese di lite, in ragione dell’esito della lite, vengono compensate interamente”.
Il ricorrente evidenzia che la domanda, di valore che il Tribunale ha riconosciuto essere stato correttamente inquadrato, in riferimento al valore del procedimento presupposto, ai sensi e per gli effetti del d.m.55/2014, nello scaglione tra 1.000.001,00 e 2.000.000,00 euro, è stata accolta nella misura di 5.762,09 euro, inclusi accessori, al lordo di acconti pari a 2.882,04 euro, già corrisposti dalla convenuta;
2. la srl Coopercase, in liquidazione, è rimasta intimata. Considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 e dell’art. 132, comma 2, n .4, c.p.c. in relazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, per avere il Tribunale disposto la compensazione delle spese con motivazione meramente apparente;
2. con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale disposto la compensazione integrale delle spese laddove invece, a fronte dell’accoglimento della domanda, avrebbe dovuto porre le spese a carico della srl Coopercase in quanto soccombente.
3. I due motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere esaminati assieme. Essi sono fondati. Va premesso che il Tribunale ha motivato la decisione di accoglimento parziale della pretesa dell’attuale ricorrente evidenziando quanto segue: la pretesa era stata avanzata per un importo di euro 6.381,27 calcolato, in relazione al valore della procedura esecutiva presupposta, “sulle tariffe medie” (v. ordinanza impugnata pagina 2); il Tribunale ha ritenuto che la “complessità bassa delle questioni affrontate”, il fatto che la procedura esecutiva si fosse “estinta in ragione non solo dell’esiguità degli immobili pignorati ma soprattutto dell’invalidità del pignoramento il quale ha avuto ad oggetto la quota di ½ del diritto di usufrutto in luogo del corretto intero già entrato nella disponibilità del debito”, portavano a ritenere congrua la liquidazione dei compensi in misura “inferiore ai medi”; era emerso che l’avvocato Reboa aveva già percepito acconti per 2.882,04 euro.
Ciò posto, il Tribunale, riguardo alle spese della causa, ha scritto: “le spese di lite, in ragione dell’esito della lite, vengono compensate interamente”. Con l'art. 13, comma primo, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il legislatore ha provveduto ad individuare specificamente le ipotesi in cui è consentita la compensazione delle spese, sopprimendo, nell’art. 92 c.p.c., il riferimento alle «gravi eccezionali ragioni», e sostituendolo con quello all'«assoluta novità della questione trattata» o al «mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti».
La tassatività di tale elencazione è stata attenuata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, che ha ripristinato il potere discrezionale del giudice in ordine alla compensazione delle spese, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistessero altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito (sentenzan. 32061 del31/10/2022 ):
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso diparziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto lacompensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” Il Tribunale non si è attenuto a questa statuizione perché ha giustificato la compensazione delle spese solo in ragione della motivata riduzione apportata alla pretesa senza tuttavia dare conto della presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92 comma 2, c.p.c.
4. I due motivi di ricorso devono essere accolti, la decisione impugnata deve essere cassata in riferimento ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Viterbo in diversa composizioneperché riesamini la questione delle spese processuali.
5. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa la ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spesedel giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo , in dive