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Ordinanza — n. 15628/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows appeal against civil costs award when defendant was absent in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15628/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the appellant's claim regarding the violation of Article 91 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court erred by ordering him to pay legal costs against a defendant who was absent (contumacious) in the first instance and had not incurred those expenses. The court agreed, ruling that the lower court must be quashed and the cost order against the appellant eliminated.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; When a party is absent in the first instance and has not incurred litigation costs, the appellate court's award of costs against the opposing party violates Article 91 of the Code of Civil Procedure and must be quashed.

Parole chiave

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Article 91 Code of Civil Procedure litigation costs allocation contumacious defendant violation of procedural law quashing of appellate judgment anticipo delle spese accollo delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Rosario Magrì, denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c., ricorre per la cassazione del capo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n.
art. 91 c.p
Rosario Magrì, denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c., ricorre per la cassazione del capo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2911/2023 R.G. proposto da MAGRI' ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO n. 95, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI GABRIELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato LA SPINA PAOLO (LSPPLA70R06G371A); -ricorrente- contro DI LEO TOMMASO; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 161/2022 depositata il 28/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. Rosario Magrì, denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c., ricorre per la cassazione del capo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 161 del 2022, con il quale esso ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese del primo e del secondo grado di giudizio nei confronti di Tommaso Di Leo malgrado che quest’ultimo, nel primo grado, fosse stato contumace;

2. Tommaso Di Leo è rimasto intimato. Considerato che:

1. il motivo è fondato. La Corte di Appello, per quanto interessa, ha respinto l’appello dell’attuale ricorrente contro la decisione del Tribunale di Catania rispetto alla quale il ricorrente aveva lamentato l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Di Leo a tenere il ricorrente indenne dalle conseguenze dell’accoglimento della pretesa creditoria dell’architetto Antonio Visalli. La Corte di Appello ha poi condannato il ricorrente a pagare al Di Leo 1.500,00 euro di spese per ciascuno dei gradi di giudizio. Il ricorrente evidenzia che in primo grado il Di Leo era rimasto contumace. Il che risulta dalla sentenza di primo grado e, per di più, dalla comparsa di costituzione del Di Leo in appello. La Corte di Appello ha violato l’art. 91 c.p.c., ai sensi del quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombenteal rimborso delle spese a favore dell'altra parte, perché ha condannato il ricorrente al rimborso di spese che il Di Leo non aveva sostenuto.

2. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché alla cassazione della sentenza può immediatamente seguire la decisione nel merito nel senso che deve essere eliminata dal dispositivo della sentenza la condanna dell’attuale ricorrente al pagamento in favore di Tommaso Di Leo della somma di 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decide nel merito elidendo dal dispositivo della sentenza impugnata la condanna del ricorrente al pagamento in favore di Tommaso Di Leo della somma di euro 1 . 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio; condanna Tommaso DI Leo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, ed euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Roma , nella camera