Cassation appeal dismissed via withdrawal; Consob and client mutually withdrew case on 5 December 2024.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished following a mutual withdrawal by the client and the respondent on December 5 and 13, 2024. Michele Barbisan, sanctioned by CONSOB for banking management failures, had previously argued violations of civil code duties and EU fundamental rights regarding the nature of the penalty. The court noted that the withdrawal precluded any ruling on litigation costs or the application of the uniform contribution rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, co. 1 c.p.c.; Art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002: A cassation appeal extinguished by mutual withdrawal of the parties precludes the Court from ruling on litigation costs or applying the uniform contribution rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17036/2020 R.G. proposto da : BARBISAN MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TOR- TONA N. 4, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO (LTLSFN57B13H501P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEGGIERI ROSSANA (LGGRSN85H68F784Q), DE POLI MAT- TEO (DPLMTT63B07L736W); -ricorrente- contro CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE SOCIETA' BORSA, elettiva- mente domiciliata in ROMA VIA G.B. MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato PALMISANO PAOLO (PLM- PLA67P27A952W) che larappresenta e difende unitamente all'avvo- cato SCARONI CLEMENTINA LUISA MARIA (SCRCMN74S59F205H); -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO TORINO n. 1679/2019 de- positata il 17/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Michele Barbisan, ex direttore generale della Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., destinatario di sanzioni pecuniarie da parte della Consob per violazioni del d.lgs. n. 58/1998. Le viola- zioni contestate includono carenze nella gestione del servizio di con- sulenza, nella profilatura dei clienti, nella mappatura dei prodotti fi- nanziari e nella concessione di finanziamenti collegati all'acquisto di azioni della capogruppo.
La Consob ha irrogato una sanzione com- plessiva di € 45.000 in base al cumulo giuridico.Barbisan ha impu- gnato il provvedimento Consob davanti alla Corte di appello di To- rino, argomentando diversi errores in procedendo e iudicando , tra cui la violazione del termine di durata del procedimento sanzionato- rio, la mancata separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, e l'er- ronea valutazione degli illeciti. La Corte di appello ha rigettato l'op- posizione, confermando la legittimità delle sanzioni applicate. Ricorrein cassazione Barbisan con due motivi.
Resiste Consob con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2381 e 2396 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello di Torino haerroneamente esteso al direttore generale, Michele Barbisan, ob- blighi di supervisione e controllo previsti esclusivamente per gli am- ministratori. La responsabilità del direttore generale è stata indebi- tamente assimilata a quella degli amministratori, anche in assenza di poteri e obblighi tipici di questi ultimi, come definiti dall'art. 2381 c.c. La sentenza impugnata ha quindi attribuito al ricorrente respon- sabilità per carenze organizzative e operative della banca, che non rientravano tra le sue competenze.
Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 190 del TUF e dell’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Si sostiene che la Corte d’Appello abbia erro- neamente escluso la natura penale sostanziale della sanzione ammi- nistrativa irrogata al ricorrente, impedendo così l’applicazione delle garanzie previste dagli artt. 6 e 7 della CEDU, inclusa l’applicazione del principio della lex mitior. La corretta applicazione del principio avrebbe determinato una riduzione della sanzione o la sua disappli- cazione.
Il 5/12/24 il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Il 13/12/2024 la Consob ha aderito alla rinuncia. Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedi- mento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estin- zione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vit- toriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.
Cass n. 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzi