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Decreto — n. 15591/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15591/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15591/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20090/2021 R.G. proposto da: DI NATALE EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA C/O STUDIO LEGALE D'ANDREA VIALE GIULIO CESARE 109, presso lo studio dell’avvocato SALES ISAIA (SLSSIA81T10F912K) rappresentato e difeso dagli avvocati ABBAMONTE ORAZIO (BBMRZO61S17F839L), GAVA GABRIELE (GVAGRL60D14C129P), ESPOSITO CIRO (SPSCRI58P16F912Z) -ricorrente- contro ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano via Croce Rossa, 111, presso lo studio dell’avvocato Miranda Caterina (mrncrn71d48g190m) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.6925/2019 depositata il 13/06/2021 Numero registro generale 20090/2021 Numero sezionale 678/2025 Numero di raccolta generale 15591/2025 Data pubblicazione 11/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15591/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 20090/2021 R.G. proposto da: DI NATALE EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA C/O STUDIO LEGALE D'ANDREA VIALE GIULIO CESARE 109, presso lo studio dell’avvocato SALES ISAIA (SLSSIA81T10F912K) rappresentato e difeso dagli avvocati ABBAMONTE ORAZIO (BBMRZO61S17F839L), GAVA GABRIELE (GVAGRL60D14C129P), ESPOSITO CIRO (SPSCRI58P16F912Z) -ricorrente- contro ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano via Croce Rossa, 111, presso lo studio dell’avvocato Miranda Caterina (mrncrn71d48g190m) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.6925/2019 depositata il 13/06/2021 Numero registro generale 20090/2021 Numero sezionale 678/2025 Numero di raccolta generale 15591/2025 Data pubblicazione 11/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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calcolo e tasso di rimborso importi compensativi monetari principio della copertura dei costi riduzione delle spese giudiziarie spese di assistenza compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20090/2021 R.G. proposto da: DI NATALE EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA C/O STUDIO LEGALE D'ANDREA VIALE GIULIO CESARE 109, presso lo studio dell’avvocato SALES ISAIA (SLSSIA81T10F912K) rappresentato e difeso dagli avvocati ABBAMONTE ORAZIO (BBMRZO61S17F839L), GAVA GABRIELE (GVAGRL60D14C129P), ESPOSITO CIRO (SPSCRI58P16F912Z) -ricorrente- contro ASL NAPOLI 3 SUD, elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano via Croce Rossa, 111, presso lo studio dell’avvocato Miranda Caterina (mrncrn71d48g190m) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.6925/2019 depositata il 13/06/2021 Numero registro generale 20090/2021 Numero sezionale 678/2025 Numero di raccolta generale 15591/2025 Data pubblicazione 11/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/05/2025 Mauro Criscuolo Numero registro generale 20090/2021 Numero sezionale 678/2025 Numero di raccolta generale 15591/2025 Data pubblicazione 11/06/2025