Civil appeal dismissed due to procedural defect; case remanded for proper notice to opposing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's decision regarding property rights in a shared building. The appellant sought demolition of works in a basement stairwell, while the respondents claimed exclusive ownership based on their purchase of the first floor. The court ruled that the appeal must be remanded to the lower court because the opposing parties were not properly notified of the hearing date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: An appeal is inadmissible and must be remanded if the appellate court fails to ensure the proper communication of the hearing notice to all controricorrenti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10313/2019 R.G. proposto da PIRRELLO MARGHERITA, rappresentatae difesa dagli avvocati MILAZZO ANGELO e RODRIQUENZ ETTORE -ricorrente- contro PATTI PIETRO, PORCELLI ANTONINA, rappresentati e difesi dall’avv. CANNIA ILEANA -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1839/2018depositata il 18/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. RILEVATO 1.L’odierna ricorrente era, ed è, proprietaria di un appartamento sito al primo piano di un maggiore edificio sito in Alcamo.
Proprietari dell’intero piano terra erano, e sono, i coniugi Patti-Porcelli. Questi ultimi realizzarono dei vani nel sottoscala del palazzo e modificarono la scala e gli scalini che consentivano l’accesso al sottoscala. 2.L’odierna ricorrente adì, dopo aver effettuato un accertamento tecnico preventivo, l’autorità giudiziaria per far demolire le opere realizzate. I coniugi si costituirono nel giudizio deducendo che i lavori fossero stati preventivamente concordati e che il sottoscala fosse sempre stato nella loro disponibilità. Sicché chiesero, in via riconvenzionale , l’accertamento della loro esclusiva proprietà dei vani realizzati nel sottoscala.
Venne espletata CTU ed il giudice di primo grado condannò i coniugi Patti-Porcelli a ripristinare, scale, sottoscala e scalini. 3.La decisione venne appellata e la Corte d’appello, in parziale riforma, limitò l’obbligo di ripristino alla sola scala ritenendo che fosse provata la proprietà esclusiva del vano scala da parte dei Patti-Porcelli e, pertanto, che essi fossero legittimati a modificare sottoscala e gradini. In particolare il giudice di merito ritenne che, avendo gli appellanti acquistato l’intero primo piano dell’immobile condominiale, dovessero ritenersi proprietari del sottoscala.
4. Margherita Pirrello ricorre avverso la prefata decisione con tremotivi. I coniugi Patti-Porcelli resistono con controricorso contenente ricorso incidentale. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria. Preliminarmente deve darsi atto della mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza ai controricorrenti. Deve, pertanto, rinviarsi la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per la comunicazione dell’avviso. P.Q.M